Sentenza n. 4381/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma quanto a tutti i ricorsi (n. 7349/2023, n. 7381/2023 e n. 7411/2023 R.G.), della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione Quarta) n. 10848/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato la graduatoria definitiva e gli importi dei contributi spettanti alle emittenti televisive locali per l’annualità 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (emittenti locali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la graduatoria dei contributi pubblici per l’anno 2022 destinati alle emittenti televisive locali a carattere commerciale, approvata dal Ministero mediante applicazione dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 146/2017, che destinava il 95% delle risorse alle prime cento emittenti e il restante 5% a quelle collocate dalla centunesima posizione in poi, secondo il cosiddetto “scalino preferenziale”. L’impresa ricorrente in primo grado, collocata al 133° posto, contestava l’applicazione del meccanismo, sostenendo che la disposizione regolamentare era stata annullata dalle precedenti sentenze del Consiglio di Stato e che l’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 non aveva integralmente legificato il d.P.R. n. 146/2017, ma aveva inciso soltanto sul regime transitorio relativo all’annualità 2019. Erano inoltre dedotte violazioni di numerosi parametri costituzionali e del diritto dell’Unione europea. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo che per il 2022 la disposizione sullo scalino non fosse assistita da forza di legge e imponendo la rideterminazione dei contributi senza tale meccanismo. Le emittenti controinteressate e il Ministero hanno appellato la sentenza, sostenendo che l’art. 4-bis avesse operato un rinvio recettizio e una legificazione integrale del d.P.R. n. 146/2017, con efficacia non limitata al 2019, e che le precedenti pronunce di annullamento non potessero incidere sulla disciplina dopo la sua elevazione a rango primario.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto tutti gli appelli e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 44/2025, il Collegio ha ritenuto che l’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 abbia operato un rinvio recettizio al d.P.R. n. 146/2017, mediante la formula “da intendersi qui integralmente riportato”, determinando la novazione della fonte e l’elevazione a rango primario di tutte le disposizioni del regolamento, compreso l’art. 6, comma 2, sullo scalino preferenziale. La legificazione è stata ritenuta integrale e stabile, non limitata all’annualità 2019, con efficacia dal 22 settembre 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 108/2018. Ne consegue che la graduatoria del 21 dicembre 2022, nella parte in cui applica lo scalino, è conforme a una disciplina primaria e non può essere sindacata dal giudice amministrativo, spettando il relativo controllo alla Corte costituzionale. Le precedenti sentenze del Consiglio di Stato sull’illegittimità della norma regolamentare non impediscono l’applicazione della disciplina per il 2022, poiché il giudicato copre l’illegittimità della norma soltanto fino alla sua legificazione. Le censure costituzionali e convenzionali sono state ritenute infondate, in coerenza con la sentenza della Corte costituzionale. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità della questione e per l’intervento della Corte costituzionale.
Norme richiamate
art. 4-bis d.l. n. 91/2018, convertito dalla l. n. 108/2018
da intendersi qui integralmente riportato
La disposizione ha operato un rinvio recettizio al d.P.R. n. 146/2017, legificando integralmente le norme regolamentari e attribuendo loro rango primario, con efficacia dal 22 settembre 2018 e non soltanto per l’annualità 2019.
art. 6, comma 2, d.P.R. n. 146/2017
La disposizione prevede il meccanismo dello scalino preferenziale, destinando il 95% delle risorse alle prime cento emittenti e il 5% alle emittenti collocate dalla centunesima posizione in poi; dopo la legificazione, essa costituisce disciplina di rango primario.
art. 4, comma 2, d.P.R. n. 146/2017
La disposizione appartiene al regolamento integralmente recepito dalla legge; la modifica legislativa del regime transitorio non limita temporalmente la legificazione dell’intero regolamento.
art. 1, comma 163, l. n. 208/2015
Costituisce la base legislativa originaria del d.P.R. n. 146/2017 e individua le finalità del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.
art. 96, comma 1, c.p.a.
Ha consentito la riunione degli appelli proposti contro la medesima sentenza.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato applicato per la sollecita fissazione dell’udienza di merito dopo l’accoglimento cautelare ai soli fini della trattazione accelerata.
art. 112 c.p.c.
Il Collegio ha ritenuto esaurita la disamina dei motivi rilevanti, in osservanza della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
artt. 3, 24, 77, 103, 111 e 113 Cost.
Le questioni di legittimità costituzionale riferite a tali parametri sono state dichiarate non fondate dalla Corte costituzionale e non ostano all’applicazione della disciplina legificata.
artt. 2, 3, 21, 41 e 117 Cost.
Le censure relative al pluralismo informativo, alla libertà di espressione e all’iniziativa economica sono state ritenute infondate.
art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU
La Corte costituzionale ha escluso la violazione delle garanzie convenzionali del giusto processo.
artt. 10 e 14 CEDU, in relazione all’art. 117, comma 1, Cost.
Le questioni relative alla libertà di espressione e al divieto di discriminazione sono state ritenute non fondate.
artt. 101, 102, 106, 107 e 117 TFUE
Le censure fondate sul diritto dell’Unione europea sono state dedotte nel ricorso di primo grado, ma il testo della decisione non esplicita una distinta interpretazione applicativa di tali disposizioni.
Massime di principio
- Quando una legge richiama integralmente uno specifico regolamento mediante una formula recettizia quale “da intendersi qui integralmente riportato”, il rinvio determina la novazione della fonte e l’elevazione a rango primario di tutte le disposizioni regolamentari richiamate, senza necessità di individuare singolarmente ciascuna norma recepita.
- La legificazione integrale di un regolamento, anche se occasionata dalla modifica legislativa di una sola disposizione transitoria, non è temporalmente limitata all’annualità cui tale modifica si riferisce quando il testo della legge e la ratio dell’intervento legislativo evidenziano la volontà di recepire l’intero regolamento in modo stabile.
- Una disposizione regolamentare annullata dal giudice amministrativo può essere nuovamente applicata per periodi successivi alla sua legificazione, poiché il giudicato di annullamento copre l’illegittimità della norma secondaria fino al momento in cui essa è stata elevata a rango primario.
- Il giudice amministrativo non può sindacare direttamente la legittimità di una disciplina avente forza di legge applicata dall’amministrazione; le relative questioni devono essere sottoposte alla Corte costituzionale nei modi previsti dall’ordinamento.
- La legificazione di una disciplina regolamentare esclude che l’invalidità originariamente accertata con riguardo alla fonte secondaria possa essere utilizzata per annullare atti amministrativi applicativi adottati dopo l’elevazione della disciplina a rango primario.
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