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Sentenza

Sentenza del 12/07/2023 n. 19968 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della CTR che aveva annullato gli avvisi di recupero emessi per crediti IVA compensati da A.A. Spa per gli anni 2007-2008. In particolare si censurava che la CTR avesse ritenuto ininfluente la mancata prestazione delle garanzie previste dal D.M. 13/09/1979 art.6, comma 3, in quanto non esigibili nei confronti di un soggetto in amministrazione straordinaria, e avesse altresì escluso la legittimità per l'Amministrazione di emettere atti di recupero (anziché semplici avvisi di rettifica) al fine di precostituirsi un titolo esecutivo, sottovalutando la natura impositiva e accertativa degli atti in questione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendolo fondato. Ha affermato che l'atto di recupero previsto dalla L. 311/2004, comma 421, ha natura di atto impositivo autonomo assimilabile all'avviso di accertamento ed è impugnabile ai sensi del D.Lgs. 546/1992 art.19. Ha inoltre chiarito che l'apertura di una procedura di amministrazione straordinaria non impedisce in radice l'adozione di atti di accertamento/recupero né esclude in assoluto la possibilità di prestare garanzie nell'ambito concorsuale, quando compatibili e funzionali; e che il decorso del termine triennale previsto dal DPR n.633/1972 art.38-bis non sanerebbe una originaria mancanza delle garanzie richieste. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e regolazione spese.

Norme richiamate

  • D.M. 13 settembre 1979, art. 6, comma 3

    Prevede l'obbligo di prestare garanzie per l'adesione al regime dell'IVA di gruppo; la Corte ha ritenuto che la mancata prestazione delle garanzie incida sulla legittimità della compensazione e non sia automaticamente sanata dall'apertura della procedura concorsuale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis

    Stabilisce il termine triennale richiamato; la Corte ha osservato che il decorso del termine non vale a sanare la mancanza preventiva delle garanzie richieste dalla normativa sull'IVA di gruppo.

  • D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17

    Citato nel motivo di ricorso in relazione alle regole sulla compensazione e responsabilità, la Corte ha esaminato il quadro normativo della compensazione fiscale nel suo complesso.

  • L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 421

    Disciplinante l'atto di recupero per crediti d'imposta indebitamente utilizzati in compensazione; la Corte lo ha qualificato come atto impositivo autonomo assimilabile all'avviso di accertamento.

  • D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 36

    Richiama per l'amministrazione straordinaria, per quanto compatibile, le disposizioni della liquidazione coatta amministrativa; la Corte ne trae argomento per affermare che in astratto possono essere compiuti atti (anche il rilascio di garanzie) nell'ambito della procedura straordinaria se funzionali alla massa.

  • Legge Fallimentare, artt. 35 e 51

    Art.35 (atti di straordinaria amministrazione) utile a sostenere la possibilità in concreto di rilasciare garanzie; art.51 limita le azioni esecutive ma non impedisce l'attività accertativa dell'Erario.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    La Corte ha richiamato questo articolo per affermare che l'atto di recupero è autonomamente impugnabile davanti alla giustizia tributaria come atto impositivo.

Massime di principio

  • Gli avvisi di recupero di crediti d'imposta illegittimamente compensati hanno natura di atto impositivo assimilabile all'avviso di accertamento e sono impugnabili davanti alla giustizia tributaria (D.Lgs. 546/1992, art.19).
  • L'apertura della procedura di amministrazione straordinaria non impedisce in assoluto all'Amministrazione finanziaria di accertare crediti fiscali né di emettere atti di recupero; l'art.51 della legge fallimentare limita le esecuzioni ma non travolge l'attività accertativa.
  • La mancata prestazione delle garanzie prescritte per l'utilizzo della compensazione (es. nel regime IVA di gruppo) incide sulla legittimità della compensazione e il decorso del termine previsto dall'art.38-bis DPR 633/1972 non la sanerebbe automaticamente.
  • Nel perimetro delle procedure concorsuali le garanzie possono in concreto essere rilasciate se compatibili con la disciplina applicabile e se funzionali alla valorizzazione di un credito della massa; la normativa sull'amministrazione straordinaria rimanda a discipline analoghe (es. liquidazione coatta) per quanto compatibile.
  • L'Amministrazione può scegliere di emettere atti di recupero anziché semplici avvisi di rettifica quando intende precostituirsi un titolo o manifestare la propria volontà impositiva; tali atti devono essere motivati e rispettare il diritto di difesa.
  • In casi simili il contribuente deve impugnare l'atto di recupero con i rimedi previsti per gli atti impositivi e valutare la presenza o meno delle garanzie richieste al momento della compensazione.

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