Sentenza del 30/03/2021 n. 8717 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società chiedeva il rimborso mediante compensazione di un credito d'accisa sul gas naturale relativo al periodo 2006-2007 (Euro 27.155,48). L'Ufficio doganale aveva negato il rimborso ritenendo la domanda del 17/09/2009 decaduta ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 504/1995 (termine biennale di decadenza).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in relazione al primo motivo: ha rilevato che il credito risultante da eccedenze di versamento, durante il rapporto di somministrazione, non costituisce 'pagamento indebito' fino alla chiusura del rapporto e dunque il termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso decorre dalla presentazione dell'ultima dichiarazione di consumo che chiude il rapporto (qui: dichiarazione 2007 presentata nel 2008). Ne consegue che la richiesta del 17/09/2009 era tempestiva. La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario della società è accolto; le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 14, comma 2
Prevede il termine biennale di decadenza per il rimborso. La Corte ha precisato che, per crediti derivanti da eccedenze di versamento durante il rapporto di fornitura, il termine decorre non dal momento dell'eccedenza ma dalla chiusura del rapporto (dalla presentazione dell'ultima dichiarazione che evidenzia il credito).
D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 14, comma 4
Richiamato nel contesto del meccanismo di rimborso/compensazione: la Corte ha valutato la domanda di rimborso mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa secondo la disciplina vigente ratione temporis.
D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 56, comma 1
Stabilisce che le somme eventualmente versate in più sono detratte dai successivi versamenti di acconto. La Corte ha interpretato questo meccanismo come indicativo del fatto che l'accredito durante il rapporto è una modalità di pagamento e non un indebito reclamabile prima della chiusura del rapporto.
Circolare esplicativa 48/D prot. 3913 del 26/07/2002
Circolare 48/D prot. 3913/2002
L'Ufficio aveva richiamato la circolare per sostenere la decorrenza del termine dalla dichiarazione del 2006; la Corte ha ritenuto invece che la circolare non possa valere a contrastare il principio giurisprudenziale secondo cui il credito diventa 'indebito' e quindi rimborsoable solo alla chiusura del rapporto.
Massime di principio
- Il credito d'accisa formato da eccedenze di versamento durante un rapporto di fornitura non è rimborsoable mentre il rapporto è ancora aperto: è considerato una modalità di pagamento compensabile con gli acconti successivi.
- Il termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso decorre, per i crediti da eccedenza, dalla chiusura del rapporto tributario e dalla presentazione dell'ultima dichiarazione di consumo che evidenzia il credito (non dalla dichiarazione intermedia o dal singolo versamento durante il rapporto).
- Una richiesta di rimborso presentata prima della chiusura del rapporto è prematura e può essere respinta; invece, se presentata entro due anni dalla dichiarazione finale che chiude il rapporto, è tempestiva.
- In fase di valutazione occorre distinguere tra pagamento indebito (che apre il termine di decadenza) e semplice eccedenza compensata ex lege durante il rapporto: solo il primo produce immediata azionabilità del rimborso.
- Il trasferimento contabile del credito verso altre posizioni gestite dallo stesso contribuente è consentito durante il rapporto e non incide sulla decorrenza della decadenza fino alla chiusura.
- In controversie analoghe conviene documentare con chiarezza la data di cessazione del rapporto e la data di presentazione dell'ultima dichiarazione di consumo, nonché l'eventuale uso in compensazione dei crediti, per valutare tempestività dell'istanza di rimborso.
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