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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06609/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lo Galbo era stato condannato in appello per il delitto di furto aggravato (artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, c.p.). Ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi: 1) violazione dell'art. 624 c.p. e vizio di motivazione (travisamento della prova); 2) errore nella qualificazione del concorso di persone nel delitto; 3) violazione dell'art. 131‑bis c.p. e vizio di motivazione per l'esclusione della particolare tenuità del fatto; 4) violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. e vizio di motivazione sull'aggravante contestata; 5) violazione degli artt. 62‑bis e 69 c.p. e vizio di motivazione nel bilanciamento delle circostanze e nella misura della pena; 6) violazione dell'art. 133 c.p. e dell'art. 533 c.p.p. e vizio di motivazione nella determinazione della pena; 7) violazione degli artt. 163 e 175 c.p. e vizio di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e per la non menzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il terzo motivo (riguardante l'art. 131‑bis), ma, facendo un accertamento sulla prescrizione, ha verificato che il termine di prescrizione del reato (commesso il 15/03/2017) è spirato il 19/06/2025 (termine di 7 anni e 6 mesi), tenendo conto delle interruzioni e delle sospensioni: 60 giorni per legittimo impedimento del difensore relativo all'udienza del 26/11/2019 e 217 giorni per il differimento dell'udienza del 07/07/2020 al 09/02/2021. Richiamate le norme sugli effetti dell'interruzione e della sospensione (artt. 157 e 161 c.p.), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che disciplina il furto; la sentenza di merito ha ritenuto applicabile tale fattispecie al fatto contestato.

  • art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

    Aggravante contestata (circostanza aggravante specifica del furto). La Corte di merito l'ha ritenuta operante; il ricorso ha impugnato tale qualificazione.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Dispone la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte d'appello ha escluso l'applicabilità richiamando i limiti edittali per il furto pluriaggravato; la Cassazione ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato, evidenziando un possibile errore di interpretazione dei limiti edittali.

  • art. 62‑bis cod. pen.

    Circostanza attenuante della continuazione fra reati connessi (o altro contenuto relativo all'articolo citato); il ricorso contestava il bilanciamento delle circostanze con riguardo alla pena.

  • art. 69 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena in presenza di circostanze attenuanti/peggiorative; impugnato il corretto bilanciamento e la commisurazione della pena.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena minima e massima e sulle riduzioni; il ricorrente ha denunciato errori nella determinazione della pena.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Prevede i principi e le formalità della decisione del giudice; invocata dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena e alla motivazione.

  • art. 163 cod. pen.

    Disciplina la sospensione condizionale della pena; il ricorrente lamentava la mancata concessione.

  • art. 175 cod. pen.

    Riguarda gli effetti della sospensione condizionale e la non menzione; impugnata la mancata menzione nella sentenza.

  • art. 157 cod. pen.

    Regola l'interruzione della prescrizione; la Corte ha applicato tale norma per calcolare la durata del termine prescrizionale (considerando le interruzioni verificatesi).

  • art. 161 cod. pen.

    Prevede la sospensione del corso della prescrizione in determinate ipotesi (es. legittimo impedimento, differimento udienze); la Corte ha computato periodi di sospensione richiesti dalla difesa e riconosciuti come tali.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato articolato nei limiti di tale norma.

Massime di principio

  • La prescrizione può estinguere il reato anche se permangono questioni di merito non manifestamente infondate: se il termine prescrizionale è decorso, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato senza decidere nel merito sulle altre questioni.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerate sia le interruzioni che le sospensioni del termine (es. legittimo impedimento del difensore, differimento udienze su richiesta della difesa): tali periodi possono protrarre il termine prescrizionale e vanno espressamente computati.
  • La valutazione dell'applicabilità dell'art. 131‑bis (particolare tenuità del fatto) richiede attenzione ai limiti edittali effettivamente applicabili alla fattispecie concreta; un errore in tale applicazione può costituire motivo non manifestamente infondato in cassazione.
  • L'annullamento senza rinvio per prescrizione ha l'effetto di cancellare la decisione impugnata per estinzione del reato, ma non equivale a una pronuncia di non colpevolezza nel merito.
  • Le parti e i difensori devono vigilare sulla tempestività e sugli effetti procedurali delle udienze (legittimi impedimenti, istanze di differimento): questi elementi incidono sul computo della prescrizione e possono influire sull'esito processuale.
  • Quando si impugnano questioni relative alla qualificazione delle circostanze aggravanti o attenuanti e alla commisurazione della pena, è utile anzitutto verificare l'eventuale impatto di termini prescrizionali che potrebbero rendere ininfluente la decisione di merito.

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