Cassazione Penale, Sentenza n. 20156/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p. della misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente censurava la mancanza o manifesta illogicita' della motivazione in ordine al presunto concorso ex art. 110 c.p. nel delitto di omicidio: si lamentava che non fosse chiaro in cosa fosse consistita la sua condotta, che non fosse provata la sua presenza certa alla riunione organizzativa presso l'abitazione di De Micco, che non potesse configurarsi concorso morale in assenza di prova che avesse rafforzato il proposito criminoso di altri, e che mancassero elementi probatori circa un ruolo di collegamento con Mario Noto (autore del furto dell'auto usata per l'omicidio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che il sindacato di legittimita' sulla motivazione del provvedimento cautelare sia limitato al controllo della presenza di ragioni giuridicamente significative e dell'assenza di illogicita' evidenti, senza potere di rinnovare la valutazione probatoria di merito. Ha confermato che il Tribunale del riesame aveva analiticamente esaminato gli elementi indiziari (intercettazioni ambientali e telefoniche) che collocavano il Ricci nella casa di De Micco in momenti rilevanti (pestaggio del Mignano e riunione del 2 ottobre) e lo ponevano in contatto con Noto in relazione al furto dell'auto utilizzata per l'omicidio. Per tali ragioni la motivazione e' stata ritenuta adeguata e congrua. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposizione di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p. (nessuna rimessione in liberta').
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari; il ricorso aveva ad oggetto il rigetto della richiesta di riesame ex art. 309.
art. 110 cod. pen.
Regola il concorso di persone nel reato; oggetto di censura quanto alla configurazione del concorso morale nell'omicidio.
artt. 575-577, comma 1, n. 3 cod. pen.
Norme relative al delitto di omicidio e alle aggravanti richiamate nell'imputazione contestata al ricorrente.
art. 648 cod. pen.
Reato di ricettazione; il Tribunale ha ritenuto che il gruppo avesse ricevuto un'autovettura di provenienza delittuosa consapevole della provenienza.
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento alla piu' ampia gravita' del contesto associativo di tipo mafioso nel quale il fatto si inquadra; utilizzato per valutare l'abitualita' e la pericolosita'.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede, tra l'altro, l'obbligo di condanna al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione che impone la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in liberta', per l'esecuzione degli adempimenti previsti dal comma 1-bis.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza citata a sostegno del principio sul regime sanzionatorio per ricorsi infondati/colposi.
Massime di principio
- Il controllo della Cassazione sulle ordinanze di riesame e' limitato a verificare la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicita' evidenti nella motivazione; non puo' sostituirsi al giudizio di merito sulla valutazione degli elementi probatori.
- Intercettazioni ambientali e telefoniche che collocano un indagato in riunioni organizzative, nelle azioni preparatorie o in contatti con chi ha fornito mezzi/strumenti del reato possono costituire gravi indizi di colpevolezza e fondare la misura cautelare.
- La mancanza di un 'posizionamento' documentato in maniera assolutamente certa in un singolo frangente non impedisce che, mediante la ricostruzione complessiva degli elementi (frequentazioni, partecipazione a riunioni, conversazioni captate), si ritengano sussistenti i gravi indizi.
- Le doglianze che richiedono una diversa valutazione delle prove spettano al giudice di merito; in cassazione vanno formulate come violazioni di diritto o come evidenti contraddizioni logiche nella motivazione.
- In caso di ricorso manifestamente infondato la parte ricorrente puo' essere condannata a pagare le spese processuali e somme a titolo di ammenda; la decisione che non dispone la liberazione va trasmessa al direttore dell'istituto per gli adempimenti disciplinati dalle norme di esecuzione.
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