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Sentenza

Sentenza n. 1373/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensiva - del provvedimento P.G. N. 582633/2025 del 6.8.2025 del Comune di Bologna, nella parte in cui ha negato l'occupazione di suolo pubblico con dehors di tipo B di metri 29,40 su Via Oleari poiché “contraria al vigente regolamento dehors P.G. N. 532117/2018 che non prevede la possibilità di collocare lo stesso in modo tale da ostruire luce e visibilità davanti a vetrine di altre attività. (si veda criterio di prospicienza di cui all'art. 1 allegato 2)”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ivi compresi gli atti preparatori e istruttori del procedimento, anche se non conosciuto dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202501538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego parziale di concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico per un dehors di tipo B in Via Oleari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, titolare di un pubblico esercizio, aveva chiesto il rinnovo dell’occupazione di suolo pubblico già autorizzata per un dehors di tipo B. Il Comune aveva accolto la richiesta per il dehors di tipo A in Via Ugo Bassi, ma aveva negato quella relativa al dehors di tipo B in Via Oleari, ritenendola contraria all’art. 1, comma 3, e all’Allegato II del Regolamento comunale dehors del 2018, poiché avrebbe ostruito luce e visibilità davanti alle vetrine di altre attività. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione del Regolamento, sostenendo che l’edificio frontista fosse da tempo vuoto, disabitato e privo di attività commerciale e di vetrine funzionali; difetto di istruttoria, travisamento, falso presupposto, difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà; violazione dell’art. 3 l. 241/1990; violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per difformità tra il preavviso di diniego, fondato sulla necessità di un nulla osta e sull’acquisizione di un parere della Soprintendenza, e il provvedimento finale, fondato invece sull’asserita violazione del criterio di prospicienza; violazione dei principi di correttezza, buona fede, legittimo affidamento, trasparenza, buon andamento, libera concorrenza e libertà di iniziativa economica. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione del Regolamento del 2018 e ha sostenuto che la disciplina tutelasse anche il proprietario frontista, rendendo necessario il relativo consenso, nonché che non sussistesse alcun affidamento al rinnovo della concessione.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che la ricorrente non contestava la legittimità del Regolamento, già vigente al momento della precedente concessione, ma l’erronea applicazione della disciplina regolamentare nel provvedimento di diniego. Nel merito ha accolto il ricorso e annullato l’atto impugnato. Il Collegio ha interpretato l’art. 1, comma 3, del Regolamento nel senso che il divieto di interferenza riguarda le vetrine di altri esercizi commerciali e tutela la loro visibilità attuale e concreta, funzionale a un’attività economica effettivamente esercitata, non il diritto di proprietà del proprietario dell’immobile frontista né una futura e potenziale attività. La norma non richiede il nulla osta del proprietario delle vetrine; tale consenso è previsto dal Regolamento soltanto per l’occupazione di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico. Alla data della domanda e del diniego l’edificio frontista era completamente vuoto e privo di vetrine o attività economiche, sicché mancava il presupposto applicato dall’Amministrazione. La tutela di eventuali sopravvenienze è assicurata dalla possibilità di revoca della concessione ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Regolamento e dell’art. 21-quinquies l. 241/1990. Il primo motivo, ritenuto assorbente, ha determinato l’accoglimento del ricorso. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 3, Regolamento comunale dehors P.G. N. 532117/2018

    Per spazio esterno annesso a locali di pubblico esercizio di somministrazione deve intendersi l'area pubblica o di uso pubblico prospiciente le vetrine su strada o sotto il portico. In assenza di vetrine e in casi specifici e limitati, per spazio esterno annesso può essere intesa l'area pubblica o di uso pubblico prospiciente la facciata su cui insiste il locale. Tale area è normalmente delimitata dal prolungamento degli assi di mezzeria dei muri perimetrali del locale in cui ha sede il pubblico esercizio, secondo lo schema riportato nell’art. 1 dell’Allegato II al presente Regolamento. L’area di prospicienza può essere più ampia se non interferisce con le vetrine di altri esercizi e non costituisce ingombro per l’accesso agli edifici.

    La clausola sulle vetrine di altri esercizi tutela la visibilità attuale e concreta di vetrine funzionali ad attività commerciali effettivamente in essere; non tutela il diritto di proprietà del frontista né situazioni future e potenziali.

  • art. 1, comma 4, Regolamento comunale dehors P.G. N. 532117/2018

    Il nulla osta del proprietario è previsto per l’occupazione di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, non per l’occupazione di suolo pubblico prospiciente immobili privati.

  • art. 12, comma 3, Regolamento comunale dehors P.G. N. 532117/2018

    Consente la revoca della concessione in presenza di sopravvenienze fattuali, assicurando la tutela di eventuali modifiche future della situazione dei luoghi.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La questione della difformità tra preavviso e provvedimento finale è stata dedotta, ma il giudice ha accolto il ricorso sul motivo principale e non l’ha esaminata in modo decisivo.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La possibilità di revoca per sopravvenienze consente all’Amministrazione di intervenire qualora, durante la concessione, la situazione fattuale rilevante muti.

  • art. 3 l. 241/1990

    La ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo di motivazione; il ricorso è stato comunque accolto per l’erronea applicazione della disciplina regolamentare.

  • art. 117, comma 2, Cost.

    La disciplina del diritto di proprietà e delle luci e vedute rientra nell’ordinamento civile, materia riservata alla potestà legislativa esclusiva statale; il regolamento comunale non può essere interpretato come disciplina diretta della proprietà privata.

  • artt. 900-907 c.c.

    Le norme sulle luci e vedute appartengono alla disciplina civilistica della proprietà e non possono essere sostituite dalla disciplina regolamentare comunale sull’occupazione di suolo pubblico.

Massime di principio

  • Quando un regolamento comunale consente l’ampliamento dell’area destinabile a dehors purché non siano ostacolate le vetrine di altri esercizi, la limitazione riguarda la visibilità attuale e concreta di vetrine funzionali ad attività commerciali effettivamente esercitate, non la mera esistenza di un immobile o il potenziale futuro insediamento di un’attività.
  • Una disciplina comunale sull’occupazione di suolo pubblico non può essere interpretata come strumento di tutela diretta del diritto di proprietà del frontista, materia riservata all’ordinamento civile; l’Amministrazione deve applicare la clausola regolamentare secondo la sua finalità pubblicistica e commerciale.
  • In assenza di una previsione regolamentare espressa, il rilascio di una concessione di occupazione di suolo pubblico non richiede il nulla osta del proprietario dell’immobile frontista; il consenso del proprietario può essere richiesto quando l’occupazione riguardi suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, se previsto dalla disciplina applicabile.
  • Il diniego di una concessione di dehors fondato sull’interferenza con vetrine di altri esercizi è illegittimo quando, al momento della domanda e dell’adozione dell’atto, l’edificio frontista è vuoto e non vi sono vetrine o attività economiche concretamente tutelabili.
  • La possibile modifica futura della situazione dei luoghi non giustifica, da sola, il diniego attuale della concessione, quando l’ordinamento consente all’Amministrazione di intervenire successivamente mediante revoca per sopravvenienze.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoPubblici esercizi e somministrazione
RamiDemanio e patrimonio pubblicoCommercio e attività produttive
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoAutotutela decisoria

Testo integrale

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