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Sentenza

Sentenza del 07/12/2021 n. 38751 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento tributario basato su un Processo Verbale di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza (21.12.2011) e su una scheda cliente relativa a rapporti con HSBC (sede estera), ricevuta dall'amministrazione francese tramite canali di cooperazione internazionale. L'Agenzia contestava la detenzione di capitali e attività finanziarie non dichiarate per l'anno 2005 e applicava sanzioni. Il contribuente impugnava per esclusione di utilizzabilità della scheda (documento ritenuto anonimo o proveniente dalla cosiddetta lista Falciani), per violazione dell'onere della prova e per utilizzo di prove illecite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di T.G. e confermato la validità dell'accertamento e della scheda cliente acquisita tramite cooperazione internazionale. La Cassazione ha ritenuto legittima e utilizzabile la documentazione trasmessa dall'autorità fiscale francese, affermando che, in materia tributaria, elementi di prova acquisiti anche in modo irrituale o da fonti estere possono essere utilizzati salvo specifica previsione di inutilizzabilità o lesione di diritti fondamentali. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (Euro 2.300,00) e al versamento del contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.

Norme richiamate

  • D.L. n. 167 del 1990, art. 4 e art. 5 (conv. L. n. 227/1990)

    Disciplina l'obbligo di monitoraggio fiscale sulle attività e capitali detenuti all'estero; la violazione è alla base dell'accertamento contestato.

  • Direttiva Consiglio 77/799/CEE (12.12.1977)

    gli Stati membri devono scambiarsi reciprocamente, su richiesta, informazioni per quanto riguarda un caso preciso; le autorità competenti scambiano ogni informazione atta a permettere una corretta determinazione delle imposte

    Autorizza e disciplina lo scambio di informazioni fiscali tra autorità degli Stati membri; la trasmissione dalla Francia all'Italia è avvenuta nei canali previsti e legittima l'uso della documentazione ricevuta.

  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia (5.10.1989), rat. L. n. 20/1992

    Strumento convenzionale che ha consentito la cooperazione internazionale e la trasmissione della documentazione utile all'accertamento.

  • D.P.R. n. 600/1973 (art. 31-bis, art. 32, art. 33, art. 38, art. 39, art. 41)

    Norme sul procedimento di accertamento fiscale: consentono l'utilizzo di elementi acquisiti per ricostruire il reddito e prevedono limiti all'inutilizzabilità delle prove solo se espressamente previsto.

  • D.P.R. n. 633/1972 (artt. 52, 54, 55)

    Norme IVA analoghe a quelle delle imposte dirette in tema di utilizzazione di elementi acquisiti per l'accertamento.

  • Art. 191 c.p.p.

    Prevede l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di divieti penali nel giudizio penale; la Corte ha confermato che tale inutilizzabilità non si estende automaticamente al processo tributario.

  • D.L. n. 78/2009, art. 12

    Prevede possibilità di cooperazione tra Stati per il contrasto ai paradisi fiscali; la Corte ha rilevato che disconoscere documentazione trasmessa tramite tali canali vanificherebbe la norma.

  • Norme sullo onere della prova: art. 2697 c.c.; artt. 113, 115, 116 c.p.c.

    Possono gravare sul contribuente specifici obblighi probatori solo se la documentazione non risulti riferibile; la Corte ha ritenuto sussistente la riferibilità della scheda al contribuente.

  • L. n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente), artt. 6 e 7

    Tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che l'utilizzo della documentazione ricevuta non abbia violato il diritto di difesa del contribuente nelle condizioni del caso.

  • Costituzione (art. 24 e art. 111)

    Rilevanza dei diritti di difesa e giusto processo; la Corte ha considerato compatibile l'impiego di tali prove nel contraddittorio fiscale salvo violazione di diritti costituzionali fondamentali.

Massime di principio

  • Documentazione trasmessa da autorità fiscali straniere attraverso canali convenzionali (es. Direttiva 77/799/CEE o successive) è, di regola, utilizzabile dall'amministrazione finanziaria nazionale per accertamenti tributari.
  • La possibile illiceità dell'acquisizione della documentazione nell'ordinamento straniero o la condotta dell'autore materiale della 'lista' non determina automaticamente l'inutilizzabilità del documento nel procedimento tributario italiano.
  • L'inutilizzabilità delle prove prevista dall'art. 191 c.p.p. ha efficacia nel processo penale ma non si estende automaticamente al procedimento tributario, che ha autonomia; pertanto elementi acquisiti in modo irrituale possono essere valutati nel processo fiscale, salvo tutela di diritti fondamentali.
  • Un singolo indizio bancario può essere sufficiente per formare presunzioni rilevanti ai fini fiscali se dotato di gravità e precisione; non è necessario che gli indizi siano plurimi.
  • Il contribuente che contesta la riferibilità di una scheda cliente deve offrire elementi concreti (es. prova di omonimia o di inesistenza del rapporto) per scalfire l'attendibilità del documento; l'assenza di contestazioni specifiche rafforza la validità probatoria.
  • I controlli sull'ammissibilità della prova devono valutare la possibile lesione di diritti costituzionali (es. inviolabilità della libertà personale o del domicilio); solo in tali ipotesi può scattare l'inutilizzabilità per ragioni di rango costituzionale.
  • Le amministrazioni e i giudici devono distinguere tra questioni di legittimità formale dell'acquisizione internazionale e valutazione del valore probatorio sostanziale della documentazione; la regolare attivazione dei canali di cooperazione è elemento di legittimazione.
  • In presenza di cooperazione internazionale la normativa nazionale sulle imposte riconosce forme di 'prove atipiche' o dati acquisiti con modalità diverse da quelle tradizionali, purché rispettino i limiti posti dalla legge e non ledano diritti fondamentali.

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