Cassazione Penale, Sentenza n. 46677/2022 del 12/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per due capi: A) violazione dell'art. 256, primo comma, lett. A e secondo comma, d.lgs. 152/2006 per lo spianamento e lo smaltimento illecito di rifiuti provenienti da demolizioni edili su due superfici di circa 150 e 130 mq; il ricorrente denunciava insufficienza e contraddittorietà probatoria (nessuno visto spianare i rifiuti, assenza di accertamenti tecnici sulla qualità dei rifiuti, mancanza di foto delle superfici e motivazione copiata dal primo grado). B) violazione dell'art. 256‑bis, primo comma, d.lgs. 152/2006 per la combustione illecita di due cumuli di rifiuti: il ricorrente sostiene di non aver appiccato il fuoco, denuncia l'assenza di indagini per individuare i demolitori e il loro datore di lavoro, contesta di essere titolare o gestore dell'area (la sede sociale della sua società sarebbe in altro indirizzo) e contesta l'applicabilità di una responsabilità omissiva da posizione; infine deduce la prescrizione del reato A maturata successivamente alla sentenza di appello
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e per prospettare una rivalutazione dei fatti preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata e non contraddittoria: le prove ritenute sufficienti sono la testimonianza della polizia giudiziaria, il verbale di sopralluogo e le foto allegate, da cui si desume che i rifiuti erano stati depositati illecitamente per poi essere spianati nelle superfici indicate (capo A). Quanto al capo B, l'incendio è stato accertato dalla P.G. sul terreno "in uso" all'imputato; la Corte d'appello ha inoltre correttamente richiamato la responsabilità del titolare/gestore per omessa vigilanza sull'attività dei dipendenti (art. 256‑bis, terzo comma). La doglianza sulla prescrizione è stata dichiarata manifestamente infondata perché, alla data della sentenza di appello (22/12/2020), il reato non era ancora prescritto; inoltre l'inammissibilità del ricorso impedisce la dichiarazione di cause di non punibilità sopravvenute. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna confermata in merito; somma di €3.000,00 a favore della Cassa delle ammende e rifusione spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 152/2006, art. 256
primo comma, lettera A; secondo comma
La Corte ha ritenuto che il deposito incontrollato dei rifiuti e il successivo smaltimento/spianamento nelle superfici contestate costituiscano i fatti tipici della norma; la valutazione degli elementi di fatto (sopralluogo, foto, testimonianza P.G.) è rimessa al giudice del merito se adeguatamente motivata
d.lgs. 152/2006, art. 256‑bis
La combustione illecita è stata ritenuta accertata in relazione all'incendio verificato sul posto; il terzo comma configura responsabilità anche per il titolare o responsabile dell'attività in caso di omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali riconducibili all'impresa
codice penale, art. 110
Richiamato in relazione alla concorso di persone nella commissione del reato: la Corte valuta la responsabilità anche in presenza di più soggetti e dei ruoli di ciascuno, nei limiti delle prove
codice penale, art. 40, secondo comma
Richiamato in relazione alla responsabilità omissiva per mancata prevenzione: la Corte ha valutato la posizione di garanzia del titolare/gestore come possibile fonte di responsabilità ove sussista l'organizzazione dell'attività
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Il ricorso è stato ammesso nei limiti strettamente necessari per la motivazione; ricorda i limiti formali e di motivazione per le censure in Cassazione
codice proc. pen., art. 129
Riferito alla impossibilità di dichiarare cause di non punibilità sopravvenute quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza
codice proc. pen., art. 616
Norma richiamata per la liquidazione delle spese del procedimento e dell'obolo dovuto alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti e la valutazione delle prove operata dai giudici di merito se la motivazione è adeguata: il ricorso che chiede una diversa valutazione probabilistica delle prove è inammissibile.
- In materia ambientale, la combinazione di testimonianza della P.G., verbale di sopralluogo e documentazione fotografica può essere ritenuta sufficiente a provare il deposito/smaltimento illecito e l'incendio dei rifiuti, purché il giudice di merito dia adeguata motivazione del nesso tra prove e affermazione di responsabilità.
- La responsabilità per omessa vigilanza del titolare/gestore (art. 256‑bis, terzo comma e richiamo alle norme penali pertinenti) può fondarsi anche senza prova che l'imputato abbia materialmente acceso il fuoco, se risulta che l'attività illecita è riconducibile all'impresa e che vi è stata carenza di controllo.
- Le censure in Cassazione devono mirare a vizi specifici e rilevabili della motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà) e non a semplici richieste di diversa lettura dei fatti o a contestazioni della persuasività delle prove.
- La valutazione della prescrizione va fatta con riferimento alla data della sentenza impugnata; se il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, non è possibile ottenere dalla Cassazione una declaratoria di non punibilità per prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
- La mera similitudine o riproduzione della motivazione di primo grado non è di per sé vizio invalicante se la motivazione complessiva della decisione di merito è coerente e risponde alle doglianze rilevanti.
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