Cassazione Penale, Ordinanza n. 14106/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per evasione è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava una condanna per evasione ex art. 385 c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo censure sul giudizio di responsabilità, sull'elemento soggettivo (dolo) e sulla configurabilità della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. La Corte ha rilevato che il motivo riproduceva sostanzialmente doglianze già esaminate dai giudici di merito, mirava a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, ed era inoltre generico perché non si confrontava realmente con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Disposizione incriminatrice del reato di evasione, oggetto della condanna confermata in appello e non rimessa in discussione nel merito per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
art. 54 c.p.
Norma invocata dal ricorrente quale causa di giustificazione dello stato di necessità; la Corte non ne ha ravvisato una censura specifica e confrontata con la motivazione di merito.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate nei precedenti gradi di merito senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è consentito, in sede di legittimità, sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
- La deduzione della scriminante dello stato di necessità deve essere articolata con specifico confronto con la motivazione della decisione impugnata; una censura generica o meramente assertiva non supera il vaglio di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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