Cassazione Penale, Sentenza n. 28333/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. per presunta truffa aggravata in danno dell'Erario. Il P.M. contestava la qualificazione dei fatti (sostenendo che le condotte integrassero truffa aggravata ex art. 640 c.p., comma secondo, per la presenza di artifici e raggiri) e la mancata valutazione del periculum in mora. Il P.M. evidenziava elementi quali la creazione di falsi profili e sedi CAF, procacciamento di contribuenti, raccolta illecita di dati e PIN, inserimento massivo di dichiarazioni e indicazione fraudolenta di coordinate bancarie, nonché una somma complessiva di profitto illecito superiore a quella considerata dal Tribunale (oltre 718.000 euro per 125 indagati). Contestava inoltre il mancato riconoscimento del concorso apparente di norme tra la truffa e i delitti tributari.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la qualificazione operata dal Tribunale del riesame: le condotte contestate rientrano nella fattispecie di dichiarazione infedele ex art. 4 D.lgs. 74/2000 e non nella truffa aggravata, applicando il principio di specialità affermato dalle Sezioni Unite (Giordano). Nella fattispecie non è stata superata la soglia di punibilità prevista dall'art. 4, per cui il reato tributario non è integrato. La Corte ha inoltre ritenuto assente il periculum in mora rispetto alle somme oggetto di sequestro, tenuto conto dei rimborsi modesti percepiti dalla Nava (inferiori a 6.000 euro per ciascun anno 2018 e 2019) e della sua capacità reddituale; gli elementi organizzativi richiamati dal P.M. possono indicare una struttura organizzata ma non costituiscono di per sé gli artifici o raggiri che avrebbero determinato l'ingiusto profitto dato dall'Agenzia delle Entrate. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. Conseguenza pratica: rigetto del ricorso del P.M. e conferma dell'annullamento del sequestro con restituzione delle somme.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (truffa aggravata, comma secondo)
art. 640, comma secondo, n. 2 (come indicato nel ricorso)
La Corte afferma che la truffa aggravata non può essere utilizzata per reprimere condotte di frode fiscale che rientrano nella normativa tributaria speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale.
art. 4 D.lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele)
La mera indicazione di elementi attivi o passivi inesistenti integra la fattispecie tributaria prevista dall'art. 4; la punibilità è subordinata al superamento della soglia di punibilità stabilita dalla norma.
Sezioni Unite, Sez. U., n. 1235 del 28/10/2010 (Giordano)
Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011
Principio di specialità: le fattispecie penali tributarie esauriscono la risposta sanzionatoria per frodi fiscali e impediscono il ricorso alla fattispecie comune della truffa aggravata a danno dello Stato, salvo profitto ulteriore diverso dall'evasione.
art. 615 comma 2 cod. proc. pen.
art. 615, comma 2, c.p.p.
Regola procedurale usata per il rigetto del ricorso in Cassazione in materia cautelare: la Corte ha rigettato il ricorso ai sensi di questa norma.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e lett. e))
art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.
Disposizioni che individuano i motivi di ricorso in Cassazione: la Corte ha esaminato (e respinto) le censure di violazione di legge e ha dichiarato inammissibile la doglianza promiscua riferita alla motivazione.
art. 316-ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)
Riferimento fatto nella discussione del P.G. come possibile qualificazione alternativa (indebita percezione di erogazioni) per i rimborsi fiscali, ma la Corte ha mantenuto la qualificazione tributaria ex art. 4 D.lgs. 74/2000.
Massime di principio
- Le condotte di falsa indicazione di elementi nelle dichiarazioni fiscali vanno in via ordinaria qualificate secondo la normativa tributaria speciale; la truffa aggravata può essere invocata solo se dalla condotta deriva un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale.
- Per configurare la truffa aggravata contro l'Erario occorre provare gli artifici e i raggiri idonei a ingenerare l'errore nella P.A. e un profitto non riconducibile alla mera evasione; la presenza di una struttura organizzata non è di per sé sufficiente a dimostrare questi elementi.
- Prima di disporre misure cautelari reali finalizzate alla confisca occorre valutare concretamente il periculum in mora: importo rilevante, rischio di dispersione e elementi che rendano concreta l'impossibilità di recupero delle somme.
- Nel giudizio di riesame delle misure cautelari reali la motivazione deve essere fondata su elementi di fatto concreti e le parti sostengono limiti stringenti di sindacato in Cassazione (controllo limitato a profili di legittimità e violazione di legge).
- Verificare sempre l'applicabilità delle soglie di punibilità previste dalla normativa tributaria (art. 4 D.lgs. 74/2000): se la soglia non è superata, la fattispecie tributaria può risultare non punibile.
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