Cassazione Penale, Sentenza n. 15950/2022 del 26/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia in carcere per rapina e minaccia a pubblico ufficiale: il ricorrente contestava la motivazione relativa all'inidoneità della misura meno afflittiva (arresti domiciliari, eventualmente con braccialetto elettronico). La difesa sosteneva che Ippolito aveva avuto un ruolo marginale nell'azione di gruppo, aveva rispettato prescrizioni in passato (affidamento in prova del 2012), si era spontaneamente costituito dopo l'ordinanza ed era privo di condotte violente personali, dunque la misura meno afflittiva sarebbe stata adeguata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato e in parte generico. La Corte ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale di Milano che aveva valorizzato: la professionalita e l'estrema violenza della rapina (tecnica del 'buco', uso di arma contro il direttore della banca), la concreta gravità delle modalità operative, la ripartizione dei ruoli nel gruppo e il ruolo non marginale attribuito all'imputato. Il Tribunale aveva inoltre considerato irrilevante il rispetto di prescrizioni lontane nel tempo e la spontanea costituzione, ritenendole scelte non indicative di reale capacità di autocontrollo. Sono state valorizzate anche circostanze successive al fatto (incontri con complici, uso di utenze occulte e indizi di contatti finalizzati a ulteriori rapine) e precedenti penali gravi, che insieme fanno ritenere concreto il pericolo di reiterazione. Perciò la misura degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, è stata ritenuta inidonea a prevenire la reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen. (lett. c))
La valutazione del pericolo di reiterazione non può fondarsi solo sul titolo di reato astratto, ma deve considerare la gravità concreta del fatto (modalità esecutive, circostanze) per capire se la condotta sia occasionale o inserita in un sistema di vita idoneo a determinare il rischio di recidiva.
modifica introdotta dalla legge n. 47/2015 (relativa all'art. 274 c.p.p.)
Si richiama la norma nella sua parte che impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità astratta del titolo di reato; la giurisprudenza ha interpretato la modifica come obbligo di valutare le concrete modalità del fatto.
art. 275-bis cod. proc. pen.
Prevede gli strumenti elettronici di controllo a distanza; la Corte ha ritenuto che tale strumento non sia di per sé idoneo a neutralizzare il rischio di reiterazione quando permangono contatti e margini operativi per il delinquente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, per la comminazione di sanzioni pecuniarie (nel caso, euro 3.000 alla cassa delle ammende).
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Norma richiamata per la disciplina della trattazione scritta del procedimento in Cassazione (svolgimento per memorie scritte in assenza di richiesta di discussione orale).
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Prevede l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti connessi alla prosecuzione o alla modifica della misura detentiva; la Corte ha ordinato tale trasmissione.
Massime di principio
- Nella valutazione della misura cautelare il giudice deve considerare la gravità concreta del fatto e le modalità esecutive, non solo il titolo di reato astratto: azioni particolarmente violente o professionalmente organizzate aumentano la probabilità di custodia in carcere.
- Il ruolo svolto nell'azione di gruppo va valutato concretamente: anche se l'imputato sostiene un ruolo marginale, il giudice può ritenere determinante la partecipazione se vi è ripartizione dei compiti e contributo alla riuscita del reato.
- Comportamenti come il rispetto di prescrizioni lontane nel tempo o la spontanea costituzione possono non essere considerati segni attuali e liberamente assunti di capacità di autocontrollo, specie se sussistono elementi che suggeriscano contatti o piani criminosi successivi.
- Gli arresti domiciliari e il controllo elettronico non sono automaticamente idonei ad eliminare il pericolo di reiterazione quando il detenuto può mantenere contatti con la criminalità organizzata o programmare reati; il luogo della misura è irrilevante se permangono le condizioni per il rischio di nuova criminalità.
- In un ricorso contro una misura cautelare è essenziale confrontarsi puntualmente con le ricostruzioni fattuali del giudice (e fornire elementi di prova contraria): mere affermazioni generiche o non confutazione di circostanze rilevanti rendono il motivo debole e suscettibile di inammissibilità per manifesta infondatezza.
- La presenza di precedenti penali specifici e il fallimento di misure alternative pregresse sono considerati elementi fortemente indicativi della scarsa efficacia deterrente/rieducativa e possono giustificare misure più gravi.
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