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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42394/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 23/09/2022, che in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p. ha riformato la sentenza di primo grado (tribunale di Chieti, rito abbreviato) rideterminando il trattamento sanzionatorio per il delitto di furto pluriaggravato continuato (artt. 81 cpv., 110, 624, 625 nn. 2,5 e 7 c.p. e art. 76 comma 3 D.Lgs. n.159/2011), ritenuta la continuazione interna ed esterna, in mesi 11 e giorni 10 di reclusione e euro 460 di multa. La ricorrente ha dedotto un unico motivo di cassazione: violazione del divieto di reformatio in peius (art. 606, c.1, lett. b) c.p.p.) relativo alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, lamentando in particolare l'aumento della pena pecuniaria da euro 200 a euro 460 e l'aumento complessivo per la continuazione tra delitto e contravvenzione (conversione/ragguaglio dell'arresto in multa).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili in cassazione solo i motivi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia; sono invece inammissibili doglianze relative a motivi rinunziati o a valutazioni non consentite sul concordato. Il giudice deve verificare la congruità della pena finale concordata: errori di calcolo intermedi non sono rilevanti se la pena finale non eccede complessivamente quella di primo grado e non è illegale. Considerata l'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Regola il concordato in appello; la Corte può omologare una pena concordata tra difensore e Procuratore generale e il sindacato in cassazione è limitato alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale e alla verifica della congruità della pena finale.

  • art. 606, c.1, lett. b) c.p.p.

    Disposizione sulle censure ammissibili in cassazione; il ricorso è stato presentato invocando tale disposizione ma la Corte ha ritenuto il motivo dedotto non consentito nel quadro del concordato in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna per inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare alla ricorrente il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

  • art. 135 c.p.

    Norma richiamata in relazione al 'ragguaglio' della pena pecuniaria in caso di conversione/collegamento con pene di altra natura; utilizzata per giustificare il ricalcolo della multa nel confronto con la pena complessiva di primo grado.

  • art. 129 c.p.p.

    Riferimento alle condizioni di proscioglimento; la Corte ricorda che doglianze su valutazioni di proscioglimento ex art. 129 non sono ammissibili nel quadro del concordato in appello.

  • artt. 23, 65, 71 e segg. c.p.

    Richiamati come limiti edittali: la pena è illegale solo se eccede i limiti previsti dal codice penale; la Corte ha escluso l'illegalità della pena qui inflitta.

  • art. 81 cpv., 110, 624, 625 n.n. 2,5,7 c.p.; art. 76 c.3 D.Lgs. n.159/2011

    Norme sostanziali che definiscono la fattispecie di reato (furto pluriaggravato continuato e circostanze aggravanti/connessioni con normativa antimafia) per le quali è stata ritenuta la responsabilità e determinata la pena.

  • art. 23, c.8 d.l. n.137/2020 conv. L. 18/12/2020 n.176 e art. 16, c.1 d.l. 30/12/2021 n.228 conv. L. 25/02/2022 n.15

    Norme procedurali eccezionali che hanno autorizzato il trattamento cartolare del procedimento in Cassazione; il processo è stato esaminato in forma cartolare ai sensi di tali disposizioni.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) il sindacato in Cassazione è molto limitato: sono ammissibili solo i motivi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia; doglianze su questioni rinunciate o su valutazioni tipiche del concordato sono inammissibili.
  • Il giudice d'appello che omologa un concordato valuta la congruità della pena finale pattuita; eventuali errori di calcolo intermedi non comportano automaticamente l'illegittimità della pronuncia se la pena finale non supera complessivamente quella di primo grado e resta nei limiti edittali.
  • La contestazione di un aumento di singole voci sanzionatorie (es. conversione di arresto in multa o aumento della multa) è impropria se, a valle del ragguaglio e della comparazione, la pena complessiva finale non è più grave di quella iniziale.
  • La reformatio in peius è valutata alla luce della pena complessiva finale; non basta che una singola componente sia aumentata se l'entità complessiva non peggiora rispetto al primo grado.
  • Le impugnative manifestamente inammissibili possono comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.), per evitare ricorsi temerari o infondati.
  • Se si ritiene che il consenso al concordato sia stato viziato (es. mancata informazione, pressione, assenza di procura), tale vizio è un motivo ammissibile in Cassazione; viceversa, questioni meramente di congruità interna o calcolo non sono sindacabili.

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