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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24349/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava: 1) vizio di motivazione per omissione e apparente "copia-incolla" dell'ordinanza genetica, con mancanza di autonoma valutazione critica della domanda cautelare; 2) insufficiente gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p., sostenendo che i contatti telefonici e altri elementi siano neutri e riconducibili all'esercizio legittimo di diritti di pascolo ereditati dalla moglie; 3) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari per non avere considerato il "tempo silente" (distanza temporale fra fatti del 2020/2021 e l'ordinanza custodiale).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibili o generiche le censure sulla nullità e sulla motivazione dell'ordinanza genetica per carenza di specificità e per mancata allegazione documentale necessaria. Sulla gravità indiziaria ha confermato la valutazione dei giudici di merito: numerosi elementi investigativi (sentenze passate in giudicato, intercettazioni ambientali e telefoniche, videoriprese, osservazioni) indicano l'inserimento stabile di Burzotta nel mandamento mafioso di Mazara del Vallo e il suo ruolo di "successore" di Vito Gondola nella gestione e assegnazione delle aree di pascolo, nonché interventi punitivi. La censura era in gran parte rivalutativa e non consentita in sede di legittimità. Quanto al "tempo silente", la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, con le mafie storiche o particolarmente stabili, il mero decorso del tempo non supera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari in assenza di elementi probatori di recesso o di discontinuità; nel caso concreto gli elementi concreti (radicamento del sodalizio, importanza economica del settore, ruolo del ricorrente) escludevano che il tempo avesse efficacia esimente. Infine, condanna del ricorrente alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina del riesame; la Corte ha ritenuto che il riesame sia competenza idonea per esaminare le questioni sollevate, ma ha osservato che in Cassazione non è ammessa una rivalutazione dei fatti e delle fonti probatorie già adeguatamente motivate.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Si riferisce agli obblighi di motivazione; la Corte ha ritenuto la censura di omissione motivazionale generica e non adeguatamente specificata dall'impugnante.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce la nozione di gravità indiziaria; la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto sussistenti gravi indizi sulla base del compendio investigativo.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Riguarda la presunzione relativa delle esigenze cautelari per le associazioni mafiose; la Corte ha applicato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per mafie storiche, il tempo trascorso non è di per sé sufficiente a escludere le esigenze cautelari in assenza di elementi che attestino il recesso o la discontinuità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Per contestare la motivazione di un provvedimento cautelare per omissione è necessario indicare con precisione i passaggi omessi o tautologici e allegare i provvedimenti e atti richiesti (atto genetico e richiesta del P.M.) per consentire il controllo di legittimità; le censure generiche sono inammissibili.
  • In Cassazione non è ammessa una rivalutazione complessiva del compendio probatorio: i motivi che puntano a rimettere in discussione la valutazione degli elementi indiziari hanno carattere inammissibile se non mostrano un vizio logico-giuridico specifico.
  • I contatti telefonici o colloqui possono essere neutrali se contestualizzati; tuttavia, se inseriti in un quadro probatorio più ampio (intercettazioni, osservazioni, sentenze pregresse) possono contribuire a formare la gravità indiziaria.
  • La mera distanza temporale tra i fatti e l'adozione della misura cautelare ("tempo silente") non è di per sé idonea a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per associazioni mafiose storiche: è necessario provare un concreto recesso o elementi oggettivi di discontinuità.
  • Chi impugna in sede di legittimità deve evitare argomentazioni esclusivamente ricostruttive dei fatti; deve invece indicare profili di illegittimità o specifiche omissioni/contraddizioni nella motivazione che avrebbero potuto determinare un esito difforme.
  • Gli elementi come l'assegnazione e il controllo di aree di pascolo possono, in contesti territoriali rurali dominati dalla criminalità organizzata, essere valutati come 'affari' del sodalizio e quindi rilevanti ai fini dell'inquadramento associativo.

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