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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14280/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo immune da censure logico-giuridiche la motivazione della sentenza impugnata in punto di identificazione dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo riguardava per il reato di evasione, deducendo con un unico motivo un'erronea valutazione delle prove in punto di identificazione dell'autore del fatto. In particolare, la difesa ha contestato che il giudice di merito avesse correttamente attribuito al ricorrente la condotta, ma la Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse logicamente valorizzato un compendio probatorio complessivo, composto sia dalle immagini estrapolate dai filmati di videosorveglianza sia dall'attività investigativa svolta direttamente dagli operanti.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice del reato oggetto del giudizio, richiamata solo per individuare la fattispecie contestata.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito ha fondato l'identificazione dell'imputato su un compendio probatorio complessivo e logicamente coerente, la censura di merito che si limita a contrapporre una diversa lettura delle prove non è idonea a scardinare la motivazione in sede di legittimità.
  • In cassazione, la doglianza sull'identificazione dell'autore del fatto è inammissibile se non evidenzia un vero vizio logico-giuridico della motivazione, ma mira soltanto a una rivalutazione del materiale probatorio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza dei presupposti di legge, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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