Cassazione Civile, Ordinanza n. 01056/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una verifica della Guardia di Finanza presso una società operante nella commercializzazione di autovetture in ambito comunitario, cui seguì un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 fondato sull'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti. In conseguenza di tale accertamento societario, l'Ufficio notificò al socio titolare del 90% del capitale un distinto avviso di accertamento IRPEF, recuperando a tassazione un presunto maggior reddito da partecipazione sulla base della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili delle società a ristretta base partecipativa. Il contribuente impugnò l'atto personale e ottenne ragione in primo grado, ma la CTR riformò la decisione e respinse il ricorso originario. In cassazione il socio articolò sei motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per omesso esame di motivi di ricorso ritenuti assorbiti in primo grado e riproposti in appello, in particolare su mancata allegazione degli atti presupposti, infondatezza della presunzione di distribuzione degli utili e mancata allegazione della delega di firma; 2) violazione dell'obbligo di motivazione e dei diritti di azione e difesa, per avere la CTR disatteso immotivatamente le censure reiterate; 3) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, per mancata allegazione all'avviso rivolto al socio dell'atto societario richiamato per relationem; 4) violazione dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, per l'ammissibilità in appello dei documenti nuovi prodotti dall'Ufficio e per asserita lesione del diritto di difesa; 5) violazione dell'art. 2727 c.c., per pretesa applicazione automatica della presunzione di distribuzione degli utili senza prova della ristretta base sociale; 6) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 in relazione al difetto di potere di firma del funzionario sottoscrittore. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi e ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell'accertamento personale fondato sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in presenza di società a ristretta base e sulla producibilità in appello dei documenti tributari.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione del contribuente, confermando la decisione della CTR che aveva respinto l'originario ricorso contro l'avviso di accertamento personale. Ha ritenuto: infondato il primo motivo perché la CTR aveva comunque affrontato i temi della mancata notifica/allegazione degli atti presupposti e della presunzione di distribuzione degli utili, mentre la questione della delega di firma era non autosufficiente e non dimostrata come già proposta in primo grado; infondato il secondo motivo perché non ricorreva alcuna anomalia motivazionale al livello del "minimo costituzionale"; inammissibile e comunque infondato il terzo motivo, perché il ricorso non riportava il contenuto dell'avviso impugnato e, in ogni caso, l'obbligo di motivazione era soddisfatto dal rinvio all'accertamento societario conoscibile dal socio; infondato il quarto motivo, poiché nel processo tributario l'art. 58 d.lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti anche in appello e la disciplina non è incostituzionale; infondato il quinto motivo, poiché la presunzione di distribuzione degli utili occulti in società a ristretta base è legittima se provate la ristretta compagine e l'accertamento dei maggiori ricavi in capo alla società, restando salva la prova contraria del socio; inammissibile il sesto motivo per mancata dimostrazione che la questione sulla delega di firma fosse stata ritualmente devoluta in appello. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma che disciplina la trattazione camerale e il deposito di memoria illustrativa nel giudizio di cassazione
art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.
consente di denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia o vizi processuali
art. 54 del D. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato come base per le controdeduzioni depositate in appello nel processo tributario
art. 57 del D. Lgs. n. 546 del 1992
preclude lo ius novorum nel giudizio tributario di appello, sicché una questione non proposta in primo grado non può essere introdotta per la prima volta in appello
art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
parametro di deduzione della violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa; la Corte esclude che la disciplina dell'appello tributario lo violi
art. 111 Cost.
la Corte ribadisce che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale
art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.
la motivazione apparente o mancante integra nullità della sentenza
art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992
corrispondente nel processo tributario del requisito di motivazione della sentenza
art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973
disciplina la motivazione dell'avviso di accertamento; il richiamo per relationem è ritenuto valido se l'atto presupposto è conoscibile
art. 7 della L. n. 212 del 2000
l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto mediante rinvio a un atto presupposto conoscibile dal destinatario
art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992
consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti anche in appello nel processo tributario
art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992
esprime il principio di specialità, per cui nel processo tributario prevale la norma processuale speciale rispetto a quella civile ordinaria
artt. 32, comma 1, e 61 del D. Lgs. n. 546 del 1992
individuano il termine perentorio entro cui depositare i documenti in appello
art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992
consente il successivo deposito di memorie illustrative per replicare alle produzioni avversarie
art. 2727 c.c.
le presunzioni semplici sono legittime se sorrette da un fatto noto idoneo e da un ragionamento inferenziale non meramente automatico
art. 2476, comma 2, c.c.
attribuisce al socio il diritto di consultare i documenti sociali, rilevante ai fini della conoscibilità degli atti presupposti richiamati per relationem
art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.
richiamato per l'omesso esame di fatto decisivo; la Corte sottolinea che la censura deve riguardare fatti specifici e decisivi
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia è deducibile solo se la domanda o eccezione è stata effettivamente proposta al giudice di merito, puntualmente riprodotta nel ricorso e corredata dall'indicazione dell'atto o del verbale in cui è stata formulata, così da consentire il controllo di ritualità, tempestività e decisività.
- Nel processo tributario di appello è consentita la produzione di nuovi documenti anche se preesistenti al primo grado; la disciplina speciale dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 prevale sulla preclusione dell'art. 345 c.p.c., purché siano rispettati i termini per il deposito e il contraddittorio mediante memorie.
- L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatto anche mediante motivazione per relationem all'atto presupposto, quando il destinatario sia in condizione di conoscerne il contenuto e i documenti giustificativi.
- In presenza di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, salvo che il contribuente offra prova contraria dell'accantonamento, del reinvestimento o dell'attribuzione a terzi.
- La presunzione di distribuzione degli utili occulti non integra una presunzione di secondo grado vietata, poiché il fatto noto è la ristrettezza della compagine sociale e la correlata maggiore conoscibilità interna dell'andamento societario, non già il mero rinvio all'accertamento compiuto nei confronti della società.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza è limitato al minimo costituzionale: sono rilevanti solo mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, perplessa, incomprensibile o contraddittoria in modo irriducibile, non il semplice difetto di sufficienza.
- La censura relativa al difetto di potere di firma del funzionario che ha sottoscritto l'atto impositivo è inammissibile se il ricorrente non dimostra che la relativa questione sia stata ritualmente introdotta nel giudizio di primo grado e devoluta validamente in appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01029/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_civile · 16 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01031/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_civile · 16 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01033/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_civile · 16 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01035/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_civile · 16 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01038/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_civile · 16 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01039/2025 del 16/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →