Sentenza del 01/10/2019 n. 5527 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Donazione e successione - Avviso di liquidazione - Dichiarazione di successione - Obbligo di motivazione - La rettifica di quanto esposto dal contribuente costituisce un vero e proprio atto impositivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione emesso sulla base della dichiarazione di successione. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che l'atto dovesse indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, come accade quando l'Ufficio rettifica quanto dichiarato. La sentenza distingue però tra la mera liquidazione automatica dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione, disciplinata dall'art. 33 del d.lgs. 346/1990, e la rettifica della dichiarazione, disciplinata dall'art. 34, che costituisce un vero e proprio atto impositivo.
La decisione
La decisione afferma che l'avviso fondato sulla dichiarazione di successione presentata dal contribuente rientra nell'art. 33 del d.lgs. 346/1990 e non richiede la stessa motivazione prevista per un atto di rettifica ai sensi dell'art. 34. L'obbligo di indicare dettagliatamente presupposti di fatto e ragioni giuridiche sussiste invece quando l'Amministrazione modifica o rettifica i dati dichiarati. Il principio è conforme alle sentenze della Cassazione n. 4566/2010 e n. 5052/2011.
Norme richiamate
Art. 33 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
Disciplina la liquidazione dell'imposta di successione sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente. L'attività dell'Ufficio è considerata una liquidazione del tributo dichiarato, non una rettifica sostanziale.
Art. 34 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
Disciplina la rettifica dei valori o degli elementi indicati nella dichiarazione. Poiché tale attività costituisce un vero e proprio atto impositivo, l'Amministrazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione si limita a liquidare l'imposta sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, l'atto rientra nella liquidazione prevista dall'art. 33 e non richiede necessariamente una motivazione analitica come quella di un avviso di rettifica.
- Se invece l'Ufficio corregge, contesta o sostituisce i dati esposti nella dichiarazione, l'atto assume natura impositiva e deve essere adeguatamente motivato, indicando sia i fatti sia le norme applicate.
- Per valutare la validità dell'atto occorre quindi distinguere tra semplice calcolo del tributo dichiarato e modifica sostanziale della dichiarazione: solo nel secondo caso opera pienamente l'obbligo di motivazione rafforzato.
- La qualificazione formale dell'atto non è decisiva: bisogna verificare concretamente se l'Amministrazione abbia effettuato una mera liquidazione oppure una rettifica della posizione fiscale del contribuente.
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