Direttiva 2004/87
Direttiva 2004/87/CE della Commissione, del 7 settembre 2004, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2004/87/CE della Commissione modifica in modo puntuale la direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici, prorogando il termine di inclusione temporanea di 60 tinture per capelli nell’allegato III, parte 2, dal 30 settembre 2004 al 31 dicembre 2005. La proroga è giustificata dalla necessità di completare la valutazione dei rischi secondo criteri scientifici aggiornati e di consentire la presentazione di ulteriori informazioni da parte degli operatori interessati. La direttiva impone agli Stati membri di recepire le disposizioni entro il 1° ottobre 2004.
Modifica dell’allegato III della direttiva cosmetici per prorogare al 31 dicembre 2005 il periodo temporaneo di autorizzazione di 60 tinture per capelli.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE, con specifico riguardo alle 60 tinture per capelli individuate nell’allegato III, parte 2, numeri d’ordine da 1 a 60. La direttiva incide sugli Stati membri quanto al recepimento delle modifiche normative, e opera nel contesto del SEE. Non sono previste esclusioni ulteriori nel testo fornito.
Proroga dell’autorizzazione temporanea di alcune tinture per capelli
La direttiva 2004/87/CE della Commissione interviene sulla disciplina dei prodotti cosmetici modificando la direttiva 76/768/CEE. L’obiettivo è adeguare l’allegato III, parte 2, al progresso tecnico, prorogando il regime transitorio relativo a 60 tinture per capelli per consentire il completamento della valutazione scientifica dei rischi.
Contesto e ragioni dell’intervento
Secondo i considerando, nell’aprile 2002 la Commissione aveva inserito nell’allegato III, parte 2, 60 tinture per capelli con numeri d’ordine da 1 a 60, autorizzandone temporaneamente l’impiego fino al 30 settembre 2004 in attesa di ulteriori informazioni sulla sicurezza. Nel dicembre 2002 il SCCNFP aveva definito criteri fondamentali per una valutazione moderna dei rischi delle tinture per capelli; successivamente, a seguito della consultazione con Stati membri e parti interessate, nel dicembre 2003 era stato stabilito luglio 2005 come termine per la presentazione delle informazioni supplementari. Per questo motivo la durata dell’inclusione temporanea doveva essere estesa.
Modifica dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE
L’articolo 1 dispone una modifica puntuale: nella parte 2 dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE, per i numeri d’ordine da 1 a 60, la data "30.9.2004" nella colonna g è sostituita da "31.12.2005".
Obblighi degli Stati membri e recepimento
La direttiva è tipicamente vincolante quanto al risultato da raggiungere e richiede trasposizione nazionale. L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 1° ottobre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati devono trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tabella di corrispondenza tra tali disposizioni e la direttiva.
Le misure nazionali devono inoltre contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità concrete del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. L’articolo 2, paragrafo 2, prevede infine l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica come destinatari gli Stati membri.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori del settore cosmetico, la direttiva rileva perché mantiene fino al 31 dicembre 2005 il regime temporaneo applicabile alle 60 tinture per capelli indicate, in attesa dell’esito della valutazione scientifica e della possibile successiva stabilizzazione del quadro regolatorio. Per i professionisti, il punto centrale è il termine di recepimento molto ravvicinato al 1° ottobre 2004 e la necessità di verificare la tempestiva conformità delle misure nazionali di trasposizione.
Disposizioni principali
Proroga del periodo temporaneo per 60 tinture per capelli
L’articolo 1 sostituisce, nella parte 2 dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE, la data "30.9.2004" con "31.12.2005" per i numeri d’ordine da 1 a 60. L’effetto è estendere la permanenza temporanea di tali sostanze nell’elenco delle sostanze ammesse alle condizioni previste, in attesa del completamento della valutazione dei rischi.
Termine di recepimento e obblighi di trasposizione
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro il 1° ottobre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. È inoltre richiesto l’invio immediato alla Commissione del testo delle disposizioni e di una tabella di corrispondenza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
Comunicazione delle misure nazionali
L’articolo 2, paragrafo 2, obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore
L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Destinatari
L’articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
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