Direttiva 2004/88
Direttiva 2004/88/CE della Commissione, del 7 settembre 2004, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo Allegato III Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna l'allegato III della direttiva 76/768/CEE, trasferendo muschio xilene e muschio chetone dalla parte 2 alla parte 1 dell'allegato, con conseguenti limiti di concentrazione e d'uso nei prodotti cosmetici. L'intervento recepisce il parere scientifico disponibile sui rischi delle due sostanze e mira a garantire un livello uniforme di tutela per i consumatori nel mercato interno. La direttiva fissa inoltre un termine di recepimento molto breve, il 1° ottobre 2004.
Modifica dell'allegato III della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici per inserire muschio xilene e muschio chetone tra le sostanze soggette a limitazioni d'uso, con adeguamento al progresso tecnico.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE, con specifico riferimento a tutti i prodotti cosmetici eccetto quelli per il cavo orale. Incide sugli operatori che immettono sul mercato cosmetici contenenti muschio xilene (CAS 81-15-2) e muschio chetone (CAS 81-14-1), stabilendo condizioni uniformi di utilizzo e obblighi di etichettatura previsti dall'allegato III della direttiva base. Gli Stati membri devono recepirla nell'ordinamento nazionale entro il 1° ottobre 2004.
Modifica dell'allegato III della direttiva 76/768/CEE per muschio xilene e muschio chetone
La direttiva 2004/88/CE della Commissione interviene sulla disciplina dei prodotti cosmetici per adeguare al progresso tecnico l'allegato III della direttiva 76/768/CEE. L'adeguamento si fonda sui risultati della valutazione dei rischi condotta ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 e sul parere scientifico favorevole espresso dagli organismi consultivi competenti, con l'obiettivo di precisare condizioni di impiego sicuro di due sostanze odoranti: muschio xilene e muschio chetone.
Finalità e contesto regolatorio
Dai considerando emerge che l'estensione temporanea dell'inclusione di muschio xilene e muschio chetone nella parte 2 dell'allegato III era stata necessaria in attesa della conclusione della valutazione dei rischi. Una volta disponibili i risultati scientifici, la Commissione ha ritenuto opportuno collocare tali sostanze nella parte 1 dell'allegato, cioè tra quelle ammesse solo a determinate condizioni, con limiti quantitativi specifici. La direttiva si inserisce quindi nella logica di aggiornamento tecnico della normativa cosmetica e di uniformazione del mercato interno.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i prodotti cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE. Le limitazioni si applicano a tutti i prodotti cosmetici, con esclusione di quelli per il cavo orale. I destinatari pratici sono gli operatori che formulano, producono, importano o commercializzano cosmetici contenenti muschio xilene o muschio chetone, nonché le autorità nazionali incaricate del recepimento e del controllo.
Sostanze interessate e limiti di utilizzo
L'allegato alla direttiva modifica l'allegato III della direttiva base in due modi:
- elimina dalla parte 2 le voci corrispondenti ai numeri d'ordine 61 e 62;
- inserisce nella parte 2 i nuovi numeri d'ordine 96 e 97 relativi a muschio xilene e muschio chetone, con le rispettive limitazioni.
Per il muschio xilene (n. CAS 81-15-2) sono consentiti i seguenti massimali nel prodotto cosmetico finito:
- 1,0 % nel "parfum";
- 0,4 % nell'"eau de toilette";
- 0,03 % negli altri prodotti.
Per il muschio chetone (n. CAS 81-14-1) sono consentiti i seguenti massimali nel prodotto cosmetico finito:
- 1,4 % nel "parfum";
- 0,56 % nell'"eau de toilette";
- 0,042 % negli altri prodotti.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 1° ottobre 2004 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. È inoltre richiesto l'invio immediato alla Commissione del testo delle disposizioni di recepimento, accompagnato da una tabella di corrispondenza tra norme nazionali e direttiva.
Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di un simile riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; la forma del richiamo è rimessa agli Stati membri. È previsto anche un obbligo di comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo finale precisa che i destinatari sono gli Stati membri. Per i professionisti, il dato centrale è il termine di trasposizione molto ravvicinato, che richiede verifica immediata della conformità della disciplina nazionale e delle formulazioni di etichettatura e composizione dei prodotti interessati.
Ricadute operative per il settore cosmetico
Sul piano operativo, la direttiva comporta che i cosmetici contenenti muschio xilene o muschio chetone possano essere immessi sul mercato solo nel rispetto dei limiti massimi fissati e solo per gli impieghi consentiti. Ne deriva la necessità, per gli operatori del settore, di controllare formulazioni, dossier tecnici, conformità di etichettatura e gestione dei prodotti in commercio alla luce delle nuove soglie previste dall'allegato III della direttiva 76/768/CEE.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato III della direttiva 76/768/CEE
L'articolo 1 dispone che l'allegato III della direttiva 76/768/CEE sia modificato conformemente all'allegato della direttiva. In concreto, l'allegato elimina dalla parte 2 le voci n. 61 e 62 e inserisce nella parte 2, con i numeri d'ordine 96 e 97, muschio xilene e muschio chetone con specifiche limitazioni di concentrazione nei prodotti cosmetici finiti.
Limiti di impiego per muschio xilene
Per il muschio xilene (n. CAS 81-15-2) l'uso è consentito in tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale, entro un massimo di 1,0 % nel "parfum", 0,4 % nell'"eau de toilette" e 0,03 % negli altri prodotti.
Limiti di impiego per muschio chetone
Per il muschio chetone (n. CAS 81-14-1) l'uso è consentito in tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale, entro un massimo di 1,4 % nel "parfum", 0,56 % nell'"eau de toilette" e 0,042 % negli altri prodotti.
Obbligo di recepimento entro il 1° ottobre 2004
L'articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 1° ottobre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con trasmissione immediata alla Commissione del testo e di una tabella di corrispondenza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Comunicazione delle misure nazionali e data di entrata in vigore
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva. La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
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