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Ordinanza

Ordinanza n. 2381/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare contro la disciplina e gli esiti dell’accesso programmato al secondo semestre dei corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina veterinaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR che aveva negato la sospensione degli atti relativi all’accesso programmato al secondo semestre dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria. La controversia concerneva l’interpretazione del meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025, che ha ampliato la platea dei candidati inseribili in graduatoria consentendo l’ammissione anche a chi non avesse conseguito la sufficienza in tutti gli insegnamenti. Secondo il TAR, tale disciplina richiede comunque almeno una valutazione positiva negli esami di profitto quale requisito minimo indefettibile; i candidati privi di qualsiasi sufficienza restano quindi estranei al perimetro applicativo della deroga. L’appellante, non avendo conseguito alcuna valutazione positiva, contestava l’esclusione, invocando in sostanza l’applicazione estensiva della disciplina e la necessità di favorire la copertura dei posti disponibili. Il giudizio cautelare riguardava inoltre il bilanciamento tra l’interesse della candidata e l’interesse pubblico alla programmazione degli accessi e alla salvaguardia della capacità formativa degli Atenei.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo congruamente motivata l’ordinanza del TAR e condividendo, allo stato della cognizione sommaria, la ricostruzione secondo cui il d.m. n. 1115/2025 non elimina il requisito minimo di almeno una valutazione positiva negli esami di profitto. La finalità di ampliare la platea e di tendere alla copertura dei posti disponibili non può comportare l’ammissione indiscriminata di candidati privi di ogni requisito minimo di preparazione accademica. Le scelte amministrative sono state ricondotte alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e non sono apparse manifestamente irragionevoli o sproporzionate. Il Collegio ha inoltre ritenuto che l’accoglimento della cautelare avrebbe arrecato un danno grave e irreparabile alla Pubblica Amministrazione, poiché l’accesso programmato deve considerare la capacità degli Atenei di assicurare un’adeguata formazione e il percorso accademico svolto nel semestre filtro. Sono state confermate anche le spese della fase cautelare di primo grado, mentre, per la novità della procedura, le spese del grado d’appello sono state integralmente compensate. Restano salve le valutazioni del merito da parte del TAR.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; il Collegio lo ha esaminato confermando il rigetto della domanda cautelare.

  • d.m. n. 1115/2025

    pur avendo ampliato la platea dei candidati ammessi alla graduatoria – consentendo l’inserimento anche di coloro che non abbiano conseguito la sufficienza in tutti gli insegnamenti – presuppone comunque il conseguimento di almeno una valutazione positiva negli esami di profitto, quale requisito minimo indefettibile

    La deroga alla sufficienza in tutti gli insegnamenti non consente l’inserimento in graduatoria di candidati che non abbiano conseguito alcuna valutazione positiva.

Massime di principio

  • Una disciplina che consente l’inserimento in graduatoria di candidati privi della sufficienza in tutti gli insegnamenti può comunque subordinare l’accesso al possesso di almeno una valutazione positiva, quale requisito minimo indefettibile; tale disciplina non si estende ai candidati privi di qualsiasi valutazione positiva.
  • Nella fase cautelare, le scelte relative alla programmazione degli accessi universitari e alla correlazione tra numero degli studenti e capacità formativa degli Atenei rientrano nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e possono essere sindacate solo se manifestamente irragionevoli o sproporzionate.
  • L’obiettivo di tendere alla copertura dei posti disponibili nei corsi universitari a numero programmato deve essere bilanciato con l’esigenza di garantire un livello minimo di preparazione accademica e non impone l’ammissione indiscriminata di candidati privi dei requisiti minimi.
  • Nel giudizio cautelare, l’ammissione di candidati privi dei requisiti minimi può essere negata anche in ragione del danno grave e irreparabile arrecabile alla capacità organizzativa e formativa degli Atenei.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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