Cassazione Penale, Ordinanza n. 25713/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato di beni sottratti all'interno di un centro commerciale. Nel ricorso è stata dedotta, in modo unitario, violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento a tre profili: la possibile sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., l'entità della pena irrogata e la qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha rilevato che il motivo era del tutto generico e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, giudicata congrua e adeguata.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
La deduzione di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; un richiamo generico non è sufficiente a fondare il ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente dedurre in modo astratto violazione di legge o vizio di motivazione: i motivi devono confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata.
- La censura sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. deve essere sorretta da allegazioni specifiche e non può risolversi in un mero richiamo formulato in termini generici.
- Se il ricorso non si misura con una motivazione di merito ritenuta congrua e adeguata, esso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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