Cassazione Civile, Ordinanza n. 17033/2022 del 26/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero aveva impugnato davanti al Tribunale il diniego della Commissione territoriale che aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria e umanitaria. Il Tribunale aveva dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, ritenendo che il deposito fosse avvenuto oltre il termine di trenta giorni ex art. 35-bis, comma 2, d.lgs. n. 25/2008, e che non potesse essere accolta l'istanza di rimessione in termini perché l'errore telematico era già noto alla parte. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c., censurando la declaratoria di tardività del deposito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato preliminarmente l'invalidità della procura alle liti per il ricorso per cassazione, perché, nel regime speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, la procura deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificarne la data. Nel caso concreto la procura riportava soltanto l'autenticazione della sottoscrizione della parte, senza la necessaria certificazione della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura sulla tardività del ricorso introduttivo. La Corte ha inoltre escluso la liquidazione delle spese per l'irrituale costituzione del Ministero e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione di legge, ma nel caso concreto la censura non è stata esaminata perché preclusa dall'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura.
art. 153, comma 2 c.p.c.
era invocato per sostenere la rimessione in termini rispetto al deposito tardivo, ma la Corte non ha affrontato il merito della doglianza.
art. 35-bis, comma 2, d.lgs. n. 25/2008
fissa il termine per proporre ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale.
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
a pena di inammissibilità del ricorso
richiede che la procura per il ricorso per cassazione sia conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che il difensore certifichi tale data; la mancanza della certificazione determina l'inammissibilità.
artt. 83 e 365 c.p.c.
sono richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito speciale di posteriorità e certificazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
è richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di protezione internazionale, la procura alle liti è soggetta a un requisito speciale di validità: deve essere rilasciata dopo la comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificarne espressamente la data.
- La sola autenticazione della firma del conferente non basta a integrare la procura speciale richiesta dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, se manca la certificazione della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura, la Corte non esamina le censure di merito o processuali dedotte con il motivo di ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto, se ne ricorrono i presupposti, dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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