Cassazione Penale, Sentenza n. 29544/2025 del 18/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Rimini che aveva annullato il sequestro diretto nei confronti della Migieva S.r.l. solo per i reati capi H) e I) e, conseguentemente, il sequestro per equivalente nei confronti dei ricorrenti per gli stessi reati. I ricorrenti hanno proposto sette motivi: (1) contestazione della qualifica di amministratori di fatto della Sai Group Trasporti S.r.l.; (2) assenza di fumus per il reato B) (omessa dichiarazione IRES 2020, art. 5 d.lgs. 74/2000); (3) assenza di fumus per il reato C) (dichiarazione infedele IRES 2021, art. 4 d.lgs. 74/2000); (4) assenza di fumus per il reato D) (omesso versamento IVA 2021-2022, art. 10-ter d.lgs. 74/2000); (5) assenza di fumus per il reato E) (omesso versamento delle ritenute certificate 2021, art. 10-bis d.lgs. 74/2000); (6) assenza di fumus per il reato G) (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti periodo 2022, art. 2 d.lgs. 74/2000, contestato al solo Pappalardo in qualità di legale rappresentante della Word Rent S.r.l.); (7) assenza del periculum (pericolo della misura).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente ai reati del capo C) (art. 4 d.lgs. n. 74/2000), del capo E) (art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000) e del capo G) (art. 2 d.lgs. n. 74/2000, contestato al solo Pappalardo), con conseguenti ripercussioni anche sull'entità del profitto confiscabile. I motivi relativi al ruolo di amministratori di fatto (1) e al reato B) (2) sono stati dichiarati inammissibili perché attengono a censure fattuali o a richieste di cognizione piena non compatibili con il sindacato cautelare; il motivo relativo al reato D) (4) e il motivo sul periculum (7) sono stati ritenuti infondati. In sintesi: accoglimento parziale del ricorso (sulle posizioni C, E, G) e rigetto/inammissibilità per il resto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2
Del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: per la punibilità è necessario, oltre alla esistenza delle fatture false, l'utilizzo concreto nei registri contabili e l'inserimento nei dichiarativi; mera comunicazione all'Agenzia delle Entrate non è di per sé sufficiente.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 4
Riguarda la dichiarazione infedele ai fini IRES; il giudice ha rilevato carenze istruttorie sulla valutazione degli elementi probatori e ha accolto il motivo relativo all'omessa valutazione di specifiche memorie e documenti.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5
Riguarda l'omessa dichiarazione IRES (capo B); il motivo è stato ritenuto inammissibile perché richiedeva una valutazione probatoria piena non consentita in sede cautelare.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis
Riguarda l'omesso versamento delle ritenute certificate; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non basta la sola formazione della certificazione ma è necessaria la materiale consegna/validazione nei confronti dei percipienti (esame dei cassetti fiscali dei lavoratori). Il Tribunale del riesame aveva omesso verifiche decisive, perciò il motivo è stato accolto.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter
Riguarda l'omesso versamento dell'IVA: si applica il principio che il reato è formale e va valutata l'imposta risultante dalla dichiarazione annuale (voce VL38), pur consentendo al giudice di non limitarsi al dato dichiarato se vi sono elementi di falsità sostanziale; nel caso la rettifica in aumento delle voci VL38 è stata ritenuta giustificata dai giudici di merito.
cod. proc. pen., art. 325
Fissa il limite del sindacato di legittimità sulle misure cautelari reali in ordine alle violazioni di legge e ai vizi della motivazione così gravi da rendere incomprensibile il percorso logico del giudice; consente alla Cassazione di sindacare errori di diritto e vizi motivazionali radicali.
cod. pen., art. 646
Norma richiamata nell'impianto dei reati per i delitti connessi all'appropriazione indebita; citata nel quadro dei reati contestati e degli accertamenti bancari che hanno rilevato movimentazioni riconducibili ai ricorrenti.
Corte Costituzionale, sent. n. 175 del 2022
Richiamata dalla difesa in relazione al reato di cui all'art. 10-bis: la giurisprudenza costituzionale e di legittimità precisa che per l'integrazione del reato non è sufficiente la mera formazione delle certificazioni, ma occorre la materiale consegna/effettiva messa a disposizione delle stesse ai percipienti.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari reali è limitato a vizi di diritto e a vizi motivazionali gravi; censure meramente fattuali o richieste di rinnovazione probatoria sono inammissibili in sede di legittimità cautelare.
- Per il reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter) il punto di riferimento è la dichiarazione annuale (voce VL38), ma il giudice può non attenersi alla dichiarazione se emergono elementi di falsità sostanziale che giustificano rettifiche.
- Per il reato di omesso versamento delle ritenute (art. 10-bis) non è sufficiente accertare la sola inesistenza dei versamenti dalle banche dati: è necessario valutare anche la concreta disponibilità/consegna delle certificazioni ai percipienti (verifica dei cassetti fiscali).
- Per la dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2) sono richiesti elementi concreti di utilizzo: registrazione in contabilità, conservazione ai fini di prova e inserimento nei dichiarativi; la mera trasmissione all'Agenzia delle Entrate non prova l'uso ai fini fiscali.
- La mancata risposta a specifiche memorie difensive contenenti osservazioni tecniche può integrare violazione di legge ai fini del sindacato di legittimità cautelare quando la motivazione del giudice ripete pedissequamente le conclusioni del giudice di merito senza confrontarsi con i rilievi.
- Nelle valutazioni sul periculum (necessità del sequestro) il giudice può tener conto dell'entità della frode, del ruolo degli indagati, della capacità delinquenziale e dell'incapienza patrimoniale per giustificare la misura; tali elementi, se adeguatamente motivati, sono difficilmente riformabili in sede di legittimità.
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