Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12100/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cutrona è stato condannato per esercizio abusivo della professione (esercitare come dottore commercialista nonostante sospensione cautelare dall'Albo) e per falsa attestazione/dichiarazione circa la propria qualifica nei ricorsi presentati davanti alla Commissione Tributaria. In appello ha contestato: 1) che l'annullamento successivo del provvedimento di radiazione dall'Albo avrebbe dovuto retroagire ex tunc anche sul provvedimento di sospensione, escludendo la rilevanza penale dei fatti; 2) che nella documentazione provava di avere agito in qualità di revisore dei conti (e non come commercialista), titolo che a suo dire legittimava l'attività di patrocinio tributario o, quanto meno, escludeva la falsa dichiarazione; 3) che la Corte ha applicato la pena accessoria introdotta dalla legge n. 3/2018 a fatti commessi nell'aprile 2017, con violazione dell'art. 2 c.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato i primi due motivi: ha ritenuto che l'annullamento del provvedimento di radiazione non travolge automaticamente, ex tunc, gli effetti di un provvedimento cautelare di sospensione autonomo e già esauritosi; e ha ritenuto che la qualifica di revisore dei conti non legittima, di per sé, il patrocinio davanti alla giustizia tributaria se non è accompagnata dagli ulteriori titoli prescritti dalla normativa (d.lgs. n.546/1992 e richiamo alle disposizioni vigenti). Tuttavia ha accolto il terzo motivo: la Corte d'appello aveva illegittimamente applicato la pena accessoria introdotta dalla legge n.3/2018 a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'eliminazione della pena accessoria; la condanna per i reati sostanziali è stata invece confermata.

Norme richiamate

  • art. 348 c.p.

    Regolamenta l'esercizio abusivo di una professione; la violazione del divieto cautelare di esercizio integra il reato anche se non comporta cancellazione dall'albo; il provvedimento cautelare è autonomo e i suoi effetti non sono automaticamente eliminati dall'annullamento successivo della radiazione.

  • art. 495 c.p.

    Sanziona la falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali; il deposito di ricorsi dichiarando la qualifica di dottore commercialista mentre si è sospesi può integrare il reato.

  • art. 2 c.p.

    Principio proibitivo della retroattività della legge penale più sfavorevole e, più in generale, dei trattamenti sanzionatori nuovi o più gravosi; ha impedito l'applicazione retroattiva della pena accessoria introdotta dalla legge n.3/2018 a fatti anteriori.

  • legge n. 3/2018, art. 12

    Ha novellato la pena accessoria per l'art. 348 c.p.; la Corte ha ritenuto che tale novellazione non possa essere applicata a fatti commessi nel 2017 (applicazione retroattiva illegittima).

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 12

    Definisce i soggetti abilitati all'assistenza tecnica davanti alla giurisdizione tributaria; il giudice ha interpretato che i revisori dei conti non sono automaticamente abilitati al patrocinio tributario se non rientrano nelle categorie specificamente previste.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 63

    Norma richiamata per individuare le categorie abilitate; il richiamo al revisore dei conti è riferito esclusivamente al potere di autenticazione della firma per procure speciali e non a un'automatica facoltà di patrocinio tributario.

  • Sez. 6, Sentenza n. 20439/2007 (Pellecchia)

    Giurisprudenza citata sul principio che la violazione di un provvedimento cautelare di sospensione integra il reato di esercizio abusivo della professione, anche se non comporta cancellazione dall'albo.

  • Sez. 1, Sentenza n. 54841/2018 (Sciara)

    Giurisprudenza richiamata in tema di disapplicazione di atti amministrativi (art. 650 c.p.) e sull'onere del giudice penale di verificare preventivamente la legittimità sostanziale e formale dell'atto amministrativo che si assume violato.

Massime di principio

  • L'annullamento successivo di un provvedimento amministrativo non annulla automaticamente gli effetti già prodotti da un provvedimento cautelare autonomo: il giudice valuta separatamente la legittimità e gli effetti temporali di ciascun atto.
  • La qualifica dichiarata su documenti (es. iscrizione all'Albo) non esime dall'accertamento della effettiva legittimazione al compimento di atti professionali se esiste una sospensione o mancanza di altri requisiti richiesti dalla legge.
  • I revisori dei conti non sono di regola abilitati a patrocinare davanti alla giustizia tributaria salvo che ricorrano i titoli specificamente previsti dalla normativa di settore; il potere di autenticazione della firma è distinto dalla facoltà di patrocinio.
  • Le novità legislative che introducono pene o accessori più gravosi non possono essere applicate retroattivamente a fatti commessi anteriormente alla loro entrata in vigore (art. 2 c.p.).
  • Quando si contesta la rilevanza penale di un comportamento fondato su un presunto vizio di un atto amministrativo, il giudice penale deve preliminarmente accertare la legittimità sostanziale e formale dell'atto stesso (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza).
  • In situazioni simili è opportuno documentare e dimostrare espressamente il titolo alternativo che si invoca (es. iscrizione ad altro albo o titolo abilitante) e tempestivamente sollevare l'eventuale illegittimità del provvedimento cautelare nel giudizio di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.