Ordinanza n. 91/2026 - L'aquila, Sezione 1
PER L'OTTEMPERANZA della sentenza adottata dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sez. Prima, n. 455/2023 pubblicata il 6.10.2023, notificata all'Ente comunale il giorno 11.10.2023, resa a seguito del giudizio RG n. 425/2022, passata in giudicato, con la quale il Tribunale, nell'accogliere il detto ricorso e nell'annullare il diniego per silentium opposto dal Comune di Rivisondoli all'istanza di accesso del 3 ottobre 2022, avanzata dal Dr. Raffaele De Santis ordinando allo stesso Comune di provvedere all'ostensione, in favore del ricorrente medesimo, dei documenti richiesti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione/comunicazione della sentenza, ha anche condannato il detto Comune a corrispondere le spese di giudizio in favore dell'esponente procuratore antistatario, NONCHÉ PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ai sensi dell'art. 114, comma IV, lett. e) C.p.a. E PER LA NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA in caso di perdurante inerzia delle parti intimate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo n. 455/2023, della cui ottemperanza è stata chiesta l'esecuzione
Esito
La controversia
Il ricorso è stato proposto per ottenere l'ottemperanza della sentenza del TAR Abruzzo n. 455/2023, passata in giudicato, che aveva annullato il diniego tacito opposto dal Comune di Rivisondoli a un'istanza di accesso del 3 ottobre 2022 e aveva ordinato all'amministrazione di consentire l'ostensione dei documenti richiesti entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, oltre a disporre la rifusione delle spese di giudizio. L'ordinanza esaminata non definisce tuttavia la domanda di ottemperanza: rilevata la mancata costituzione delle parti intimate, il rinvio della camera di consiglio disposto su richiesta della parte ricorrente e l'assenza di successivi sviluppi o di una sollecitazione alla fissazione del merito, il Collegio ha ritenuto necessario verificare la permanenza dell'interesse alla decisione, anche ai fini della gestione efficiente del ruolo. Le parti sono state inoltre invitate a segnalare eventuali ricorsi connessi ed esigenze istruttorie non soddisfatte.
La decisione
Il TAR ha adottato un'ordinanza interlocutoria, invitando le parti a dichiarare entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa se permane l'interesse alla definizione del ricorso. Ha avvertito che il mancato riscontro, valutato insieme al comportamento processuale sinora tenuto e alle ulteriori circostanze risultanti dal fascicolo, potrà essere considerato ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Ha precisato che l'eventuale manifestazione di interesse comporterà, previa eventuale integrazione del contraddittorio o regolarizzazione del ricorso ai fini del processo amministrativo telematico, la fissazione dell'udienza di merito, senza possibilità di successiva cancellazione d'ufficio o su istanza di parte; eventuali rinvii saranno possibili soltanto nei casi previsti dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Non sono state ancora applicate la sanzione ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. né disposta la nomina di un commissario ad acta. La segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza.
Norme richiamate
art. 2 c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Il principio di cooperazione processuale giustifica la verifica della persistente attualità dell'interesse alla definizione del ricorso prima della fissazione dell'udienza di merito.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La persistente inerzia delle parti, valutata insieme al comportamento processuale e alle circostanze risultanti dal fascicolo, potrà assumere rilievo ai fini della definizione del giudizio secondo la disposizione richiamata.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
L'ordinanza richiama la disposizione per precisare che, dopo la manifestazione di interesse e la fissazione dell'udienza di merito, il rinvio della trattazione sarà possibile soltanto nei casi da essa previsti.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La sanzione prevista per l'inosservanza del giudicato era stata richiesta nel ricorso, ma non è stata applicata con l'ordinanza interlocutoria.
Massime di principio
- Prima di fissare l'udienza di merito di un ricorso, il giudice amministrativo può verificare la permanenza dell'interesse alla decisione quando il comportamento processuale delle parti e l'assenza di sviluppi successivi rendano attuale tale esigenza.
- Il dovere di cooperazione del giudice e delle parti per la ragionevole durata del processo consente al giudice di invitare le parti a manifestare espressamente la permanenza dell'interesse alla definizione della causa.
- Il mancato riscontro all'invito del giudice, valutato insieme alla precedente inerzia processuale e alle circostanze emergenti dal fascicolo, può essere considerato ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- La manifestazione di interesse alla decisione può comportare la fissazione dell'udienza di merito, previa eventuale integrazione del contraddittorio o regolarizzazione del ricorso ai fini del processo amministrativo telematico, senza successiva cancellazione della causa dal ruolo d'ufficio o su istanza di parte, salvo i casi di rinvio previsti dalla legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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