Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2034/2026 - Napoli, Sezione 9

PER LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA’ e l’ annullamento del silenzio rifiuto da parte della Agenzia delle Entrate, in ordine all’istanza di accesso agli atti prot. 8444/2025 del 25/11/2025, presentata ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 7/8/1990, n. 241, con pec inviata dal ricorrente Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della provincia di Caserta in data 25/11/2025

Giustizia amministrativa202600797

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso documentale relativa alle dichiarazioni dei redditi e alle certificazioni uniche del controinteressato per gli anni 2019-2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (ente pubblico richiedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio ha proposto ricorso contro il silenzio dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza di accesso documentale presentata il 25 novembre 2025, avente a oggetto tutte le dichiarazioni dei redditi e le certificazioni uniche relative ai redditi percepiti dal controinteressato negli anni 2019-2025. L’accesso era finalizzato ad acquisire dati necessari per determinare quanto dovuto al controinteressato in esecuzione di una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva riconosciuto il risarcimento per licenziamento illegittimo disponendo la deduzione di quanto percepito nel medesimo periodo attraverso varie attività lavorative e professionali. L’Agenzia delle Entrate ha trasmesso la documentazione il 6 febbraio 2026, dopo il deposito del ricorso. Il controinteressato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che il deposito fosse successivo a comunicazioni interlocutorie dell’Amministrazione, e ha chiesto il rigetto e la condanna per lite temeraria. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità per cessazione della materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la documentazione richiesta è stata integralmente trasmessa dall’Agenzia delle Entrate nel corso del giudizio. Ha respinto l’eccezione del controinteressato, ritenendo che il silenzio si fosse formato il 25 dicembre 2025 e che la nota del 30 dicembre 2025, con cui l’Amministrazione comunicava di avere informato il controinteressato per l’eventuale opposizione, fosse tardiva e comunque meramente interlocutoria, quindi non satisfattiva dell’istanza di accesso. L’obbligo di provvedere non può essere assolto da atti interlocutori privi di contenuto decisorio. Ai fini delle spese, il TAR ha applicato la soccombenza virtuale, considerando che l’accesso è stato accordato solo dopo la proposizione del ricorso e che la pretesa conoscitiva risultava collegata a una concreta esigenza di esecuzione della sentenza della Corte d’Appello. L’Agenzia delle Entrate e il controinteressato sono stati condannati, ciascuno, al pagamento di € 1.500,00 in favore del ricorrente, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato. Non è stata accolta una condanna per lite temeraria.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Disciplina l’accesso documentale esercitato dal Consorzio sulle dichiarazioni dei redditi e sulle certificazioni uniche del controinteressato.

  • art. 25 l. 241/1990

    Il silenzio sull’istanza di accesso si è formato il 25 dicembre 2025; la successiva trasmissione dei documenti ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio sull’istanza di accesso, la trasmissione dei documenti richiesti nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa ostensiva è stata integralmente soddisfatta.
  • L’invio al controinteressato della comunicazione relativa alla possibile opposizione non costituisce, di per sé, adempimento dell’obbligo di provvedere sull’istanza di accesso: un atto meramente interlocutorio, privo di una decisione sull’ostensione, non supera il silenzio dell’amministrazione.
  • Quando l’amministrazione soddisfa la richiesta di accesso solo dopo la proposizione del ricorso, il giudice può regolare le spese secondo la soccombenza virtuale, verificando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla domanda originaria.
  • La concreta esigenza di acquisire documenti reddituali può risultare giustificata quando l’accesso sia funzionale alla corretta quantificazione di somme dovute in esecuzione di una pronuncia giudiziaria, secondo i criteri stabiliti da tale pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.