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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20937/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva respinto l'appello contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, la quale aveva applicato al ricorrente la misura cautelare della sospensione per un anno dall'esercizio del pubblico servizio. Successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, la misura cautelare è stata revocata; il ricorrente e il suo difensore hanno quindi formalizzato per iscritto la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, trasmettendo l'atto alla cancelleria della Corte di cassazione il 3 aprile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Ha inoltre precisato, richiamando la giurisprudenza (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166), che la dichiarazione di inammissibilità dovuta al venir meno dell'interesse alla decisione non comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali né l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. Decisione resa a Roma il 27 aprile 2023.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    La rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando l'interesse alla decisione viene meno; la norma è stata applicata per dichiarare inammissibile il ricorso a seguito della rinuncia formale.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta (Rv. 208166)

    Principio secondo il quale, se il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunge dopo la proposizione del ricorso, la dichiarazione di inammissibilità non comporta la condanna del ricorrente alle spese né l'obbligo di versamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia formale e documentata al ricorso, quando l'interesse viene meno (ad es. per revoca della misura impugnata), determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • Se l'interesse alla decisione viene meno dopo aver già proposto il ricorso, l'inammissibilità conseguente non comporta automaticamente condanna alle spese né applicazione di sanzioni pecuniarie, secondo la giurisprudenza consolidata.
  • La rinuncia deve essere formalizzata per iscritto e trasmessa alla cancelleria; la tempestività e la prova della comunicazione sono importanti per far valere la sopravvenuta carenza d'interesse.
  • Quando si valuta se continuare un ricorso, bisogna considerare sia l'esistenza attuale dell'interesse che i possibili effetti economici o disciplinari residui: la revoca della misura principale spesso annulla l'interesse ma non sempre esclude conseguenze collaterali.
  • In situazioni analoghe conviene valutare la strategia difensiva (rinuncia vs prosecuzione) tenendo conto del rischio di spese e sanzioni solo se esistono motivi diversi dalla sopravvenuta carenza d'interesse.

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