Ordinanza n. 1392/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. II, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono edilizio prot. n. 28593 del 7 agosto 2024
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania n. 915/2026 e ha chiesto in via incidentale la sospensione della sua efficacia. In primo grado aveva impugnato il diniego di condono edilizio prot. n. 28593 del 7 agosto 2024, lamentando, tra l’altro, la mancata notifica dell’ordinanza di demolizione n. 11/2018, prot. n. 27347 del 31 luglio 2018. Il giudizio cautelare riguarda quindi la fondatezza provvisoria dei motivi d’appello e la sussistenza dei presupposti per sospendere la sentenza impugnata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo ragionevole prevedere, allo stato degli atti, un esito del giudizio di merito sfavorevole all’appellante. In particolare, la censura relativa alla mancata notifica dell’ordinanza di demolizione non è stata ritenuta prima facie fondata, poiché l’ordinanza risulterebbe notificata il 1° agosto 2018 nelle mani di una persona qualificatasi come nuora convivente del destinatario. Il Collegio ha inoltre considerato che l’immobile è interessato dalla procedura esecutiva R.E.S.A. n. 108/1998, la cui efficacia risulta consolidata per effetto di una sentenza passata in giudicato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare in appello è stata esaminata con riferimento alla richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La norma è richiamata implicitamente per la vicenda dell’ordinanza di demolizione, ma il testo non espone una specifica interpretazione normativa.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione della sentenza di primo grado può essere negata quando, allo stato degli atti, sia ragionevole prevedere un esito del merito sfavorevole all’appellante.
- La censura relativa alla mancata notificazione di un’ordinanza di demolizione non appare fondata, in sede cautelare, quando dagli atti risulti che la notificazione è stata eseguita presso il destinatario e ricevuta da un soggetto qualificatosi come familiare convivente.
- L’esistenza di una procedura esecutiva edilizia la cui efficacia sia consolidata da una sentenza passata in giudicato costituisce un elemento contrario alla concessione della tutela cautelare richiesta contro la sentenza che ha respinto l’impugnazione del diniego di condono.
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