Sentenza n. 114/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’annullamento - della scheda valutativa n. 38 del 21 ottobre 2017, relativa al periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017; - del provvedimento n. 70/8-6/2017 del 2 gennaio 2018, con il quale è stata respinta l’istanza di accesso agli atti con riferimento ai fogli di servizio inerenti al periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Scheda valutativa negativa relativa al periodo 1° gennaio 2017 - 30 settembre 2017 e diniego di accesso ai fogli e memoriali di servizio relativi al medesimo periodo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, militare con una precedente carriera caratterizzata da valutazioni positive, ha impugnato la scheda valutativa con giudizio di rendimento "inferiore alla media" e il diniego di accesso agli atti di servizio. Ha dedotto: la violazione dell'art. 690 del d.lgs. n. 88/2010, assumendo che il compilatore e il revisore fossero privi di imparzialità perché coinvolti nelle indagini preliminari relative a un procedimento penale per l'appropriazione di denaro ai danni di un'automobilista anziana durante un controllo stradale; l'eccesso di potere per illogicità manifesta, in ragione del contrasto tra la valutazione negativa e il precedente andamento brillante della carriera; la violazione dell'art. 22 della l. n. 241/1990, sostenendo che il diniego di accesso avesse leso il diritto di difesa. Con i motivi aggiunti ha inoltre dedotto l'incongruenza della valutazione rispetto ai fogli di servizio acquisiti in giudizio e la sua natura sostanzialmente sanzionatoria, poiché fondata su un solo episodio negativo.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile la parte del ricorso relativa al diniego di accesso, poiché, a seguito dell'ordinanza istruttoria, l'amministrazione aveva depositato in giudizio tutta la documentazione richiesta, consentendo al ricorrente di proporre motivi aggiunti. Nel merito ha respinto le censure contro la scheda valutativa. Ha escluso la violazione dell'art. 690 del d.lgs. n. 88/2010, rilevando che il compilatore e il revisore non avevano svolto le indagini penali, delegate invece al Nucleo Investigativo dei Carabinieri, e non versavano quindi in conflitto di interessi. Ha ritenuto sufficiente, ai fini della valutazione negativa, la condotta episodica ma grave, non contestata nella sua dimensione naturalistica, consistita nell'appropriazione di denaro durante un controllo stradale, in violazione degli obblighi di fedeltà, correttezza e rettitudine particolarmente intensi gravanti su un pubblico ufficiale e agente di polizia giudiziaria. Il precedente andamento positivo della carriera non impediva la dequotazione della valutazione nel periodo considerato. La motivazione della scheda, che richiamava le gravi lacune sul piano etico e militare, è stata ritenuta sufficiente anche in ragione del segreto investigativo; la produzione documentale in giudizio è stata qualificata come adempimento dell'onere probatorio dell'amministrazione e non come integrazione postuma della motivazione. È stata respinta anche la censura sulla natura sanzionatoria della valutazione, riconoscendosi una reciproca influenza tra condotte rilevanti sul piano penale o disciplinare e valutazione del servizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 690 d.lgs. n. 88/2010
La disposizione non è stata violata perché i superiori che avevano redatto la scheda non avevano svolto le indagini penali e non risultavano quindi in conflitto di interessi.
art. 22 l. n. 241/1990
Il diniego di accesso è divenuto improcedibile poiché l'amministrazione ha successivamente depositato in giudizio la documentazione richiesta.
art. 3 l. n. 241/1990
Il richiamo, nella scheda, a gravi lacune sul piano etico e militare è stato ritenuto sufficiente a motivare la valutazione negativa, anche considerando il segreto investigativo.
art. 63 c.p.a.
La documentazione acquisita in giudizio ha consentito all'amministrazione di assolvere l'onere di provare i fatti posti a fondamento della valutazione.
art. 2697 c.c.
L'amministrazione doveva provare la gravità e i contorni del fatto posto a fondamento della valutazione; una volta fornita tale prova, spettava al privato contestarne specificamente la consistenza.
art. 52 d.lgs. n. 196/2003
Il Tribunale ha disposto l'oscuramento delle sole generalità del ricorrente a tutela della sua dignità.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali relativi a procedimenti penali.
Massime di principio
- Nella valutazione del servizio del personale militare, una sola condotta episodica può giustificare un significativo peggioramento del giudizio rispetto alle valutazioni pregresse quando, per la sua gravità, violi gli obblighi fondamentali di fedeltà, correttezza e rettitudine, soprattutto se posta in essere da un pubblico ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
- La mera conoscenza, da parte dei superiori chiamati a redigere una scheda valutativa, dei fatti oggetto di un procedimento penale non determina di per sé un conflitto di interessi o una violazione dell'imparzialità; tale vizio richiede che i valutatori abbiano partecipato alle indagini o siano altrimenti direttamente coinvolti nell'accertamento della responsabilità del militare.
- Quando il fatto posto a fondamento di una valutazione negativa è coperto dal segreto investigativo, il richiamo nella scheda a gravi carenze etiche e militari può soddisfare l'obbligo di motivazione, purché l'amministrazione dimostri in giudizio l'esistenza e la gravità del fatto senza utilizzare la documentazione processuale per introdurre una motivazione nuova.
- La produzione in giudizio degli elementi documentali relativi al fatto già indicato, anche sinteticamente, nella motivazione dell'atto costituisce adempimento dell'onere probatorio dell'amministrazione e non integrazione postuma della motivazione.
- Le condotte illecite rilevanti in sede penale o disciplinare possono legittimamente riverberarsi sulla valutazione del servizio e sull'impiego del militare; la valutazione non assume per ciò solo natura sanzionatoria.
- Il deposito in giudizio dei documenti richiesti con un'istanza di accesso, ove consenta al richiedente di conseguirne la conoscenza e di articolare motivi aggiunti, determina l'improcedibilità della domanda di annullamento del diniego di accesso per sopravvenuta carenza di interesse.
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