Sentenza n. 4906/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 134/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Molise che aveva annullato il provvedimento regionale di assoggettamento a VIA di un progetto di impianto solare fotovoltaico
Esito
Favorevole al resistente (impresa proponente)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato la determinazione regionale che assoggettava a VIA il progetto di un impianto fotovoltaico a terra, nonché i pareri istruttori dell’ARSARP e del Servizio Economia del Territorio. In primo grado aveva dedotto vizi procedurali, consistenti nella mancata convocazione della conferenza di servizi nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica, e vizi sostanziali, contestando la prevalenza attribuita ai pareri favorevoli all’assoggettamento a VIA rispetto alla valutazione dell’ARPAM, la genericità dei pareri dell’ARSARP e del Servizio Economia del Territorio e l’omessa considerazione del piano agronomico allegato al progetto. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo carente la motivazione regionale sulla prevalenza dei pareri relativi al consumo di suolo agricolo rispetto all’istruttoria dell’ARPAM. La Regione Molise e l’ARSARP hanno appellato la sentenza sostenendo che il parere dell’ARPAM non fosse definitivo, che l’assoggettamento a VIA fosse adeguatamente motivato mediante il richiamo ai criteri dell’allegato V alla parte II del d.lgs. 152/2006 e che, nella fase di screening, l’autorità ambientale dovesse considerare esclusivamente gli interessi ambientali, senza effettuare il bilanciamento con gli interessi energetici ed economico-sociali. La società appellata ha chiesto il rigetto dell’appello e ha riproposto le censure assorbite.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR, sebbene con diversa motivazione. Ha precisato che il parere dell’ARPAM non aveva carattere definitivo e non impediva ulteriori approfondimenti da parte dei servizi regionali competenti. Tuttavia, il provvedimento regionale di assoggettamento a VIA è stato ritenuto illegittimo per difetto di motivazione: l’amministrazione aveva attribuito rilievo preminente ai pareri dell’ARSARP e del Servizio Economia del Territorio, formulati in termini generici e incentrati sul consumo di suolo, senza spiegare le ragioni del mancato recepimento delle valutazioni articolate dell’ARPAM e senza considerare il piano agronomico presentato dalla società. Il mero richiamo ai criteri dell’allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e alle relazioni istruttorie non è sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione previsto dall’art. 19, comma 8, del medesimo decreto e dall’art. 3 della l. 241/1990. In sede di riedizione del potere, l’amministrazione dovrà motivare puntualmente e circostanziatamente le ragioni dell’assoggettamento a VIA, rapportandole ai criteri dell’allegato V e agli elementi concreti del progetto. Il Consiglio di Stato ha inoltre respinto la tesi secondo cui l’autorità ambientale non dovrebbe effettuare alcun bilanciamento: la VIA implica una valutazione globale e comparativa tra sacrificio ambientale, utilità socio-economica dell’opera, alternative possibili e opzione zero. Sono stati fatti salvi i successivi provvedimenti amministrativi. Le spese del grado d’appello sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 152/2006
Il comma 8 dell’art. 19 dispone che, quando il progetto è assoggettato a VIA, devono essere specificati i motivi principali alla base della richiesta, in relazione ai criteri elencati nell’allegato V alla parte seconda.
La decisione di assoggettamento a VIA deve essere sorretta da una motivazione adeguata, effettiva, puntuale e circostanziata, collegata ai criteri dell’allegato V; il mero richiamo a tali criteri o a pareri istruttori non è sufficiente.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo generale di motivazione concorre a imporre all’autorità competente di esplicitare le ragioni della scelta di sottoporre il progetto a VIA, soprattutto quando essa si discosti o non dia conto di valutazioni tecniche di segno contrario.
Allegato V alla parte seconda d.lgs. 152/2006
I criteri dell’allegato V costituiscono il parametro concreto al quale deve essere riferita la motivazione dello screening di VIA, con riguardo alle caratteristiche del progetto e alla sua localizzazione e agli impatti potenziali.
art. 12 d.lgs. 387/2003
È richiamato quale disciplina dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; nel giudizio sono state riproposte censure concernenti il coordinamento con la conferenza di servizi.
art. 14-ter, comma 4, l. 241/1990
È stato invocato in primo grado quale fondamento della censura relativa alla mancata convocazione della conferenza di servizi; la questione non è stata posta a fondamento della decisione d’appello.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, unitamente all’art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione integrale delle spese del grado d’appello.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato quale base della compensazione integrale delle spese per eccezionali ragioni.
Massime di principio
- Nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, la decisione di sottoporre il progetto alla procedura di VIA deve indicare in modo puntuale e circostanziato le ragioni principali della scelta, collegandole concretamente ai criteri dell’allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006; il mero richiamo a tali criteri, a una relazione istruttoria o a pareri allegati non soddisfa l’obbligo motivazionale.
- Quando l’autorità competente allo screening attribuisce prevalenza a pareri tecnici di segno negativo rispetto a un’istruttoria tecnica articolata e di segno diverso, deve esplicitare le ragioni di tale prevalenza e confrontarsi con gli elementi contrari risultanti dal procedimento.
- La motivazione dello screening deve considerare gli elementi concreti del progetto, comprese le misure o i piani allegati dal proponente che possano incidere sulla valutazione degli impatti, come un piano agronomico connesso alla realizzazione di un impianto fotovoltaico.
- La valutazione ambientale non consiste in una verifica meramente tecnica e astratta di compatibilità, ma implica una valutazione globale e comparativa tra il sacrificio ambientale dell’opera, la sua utilità socio-economica, le alternative possibili e l’opzione zero.
- Il favor legislativo per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non determina una prevalenza automatica dell’interesse energetico, ma impone una ponderazione concreta e motivata degli interessi ambientali, territoriali, economici e privati coinvolti.
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