Cassazione Penale, Ordinanza n. 21366/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la sua responsabilità per il tentativo di truffa aggravata, deducendo un unico motivo centrato sull'asserita mancata prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Secondo il ricorso, la motivazione della decisione di merito non avrebbe dimostrato in modo sufficiente la condotta penalmente rilevante del concorrente nel reato. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era generica, perché sostanzialmente riproduttiva di doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione ritenuta corretta sul piano logico-giuridico; inoltre l'ha qualificata come manifestamente infondata, richiamando in particolare la parte della sentenza di merito che aveva spiegato le ragioni del convincimento circa la condotta concorsuale del ricorrente.
Norme richiamate
artt. 56 e 640, comma 2, c.p.
La contestazione riguardava il tentativo di truffa aggravata; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato, ma rileva che la doglianza sulla prova della responsabilità è generica e infondata rispetto alla motivazione della sentenza di appello.
art. 640, comma 2, c.p.
Norma richiamata come fattispecie di truffa aggravata oggetto della condanna confermata in appello.
art. 56 c.p.
Richiamato per qualificare il fatto come tentativo.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, contro la sentenza di merito, si limiti a riproporre in modo pedissequo censure già dedotte in appello senza confrontarsi realmente con le argomentazioni della decisione impugnata.
- La deduzione del mancato raggiungimento della prova oltre ogni ragionevole dubbio non è sufficiente, da sola, a fondare un motivo ammissibile se non si evidenziano specifici vizi logici o giuridici della motivazione di merito.
- Quando la sentenza di appello ha spiegato in modo coerente le ragioni della responsabilità, la censura che si limiti a contestarne l'esito valutativo senza un concreto aggancio ai passaggi motivazionali è manifestamente infondata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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