Ordinanza n. 367/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del 28.1.2026, con cui relativamente alla pratica SUAP P.11677/202, è stata definitivamente rigettata l’istanza di Inwit presentata per la realizzazione di una SRB per la telefonia mobile in via dei Fossi n. 4 e di ogni atto e parere ad esso presupposto e connesso, anche endoprocedimentale, tra cui: l’estratto del verbale della seduta della commissione edilizia del 11.12.2025; l’art. 64 delle NTA del Piano Operativo del Comune di Firenze; ove occorrer possa, il verbale della commissione edilizia del 24.7.2025; il verbale della commissione edilizia del 20.8.2025; il verbale della seduta della conferenza di servizi del 16.9.2025; il provvedimento di rigetto del 22.9.2025 relativo alla pratica P.7495; e per l’accertamento della formazione del silenzio assenso ex art. 44 CCE, sull’istanza di Inwit del 27.11.2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 18.5.2026: del provvedimento del 7.4.2026, con cui il Comune di Firenze, relativamente alla pratica SUAP P.11677/2025/SUAP, ha annullato in autotutela l’autorizzazione per silenzio assenso ex art. 44 CCE formatasi sull’istanza di Inwit presentata per la realizzazione di una SRB per la telefonia mobile in via dei Fossi n. 4 e di ogni atto, verbale e parere presupposto e connesso, anche endoprocedimentale, nonché dell’art. 64 delle NTA del Piano Operativo del Comune di Firenze e dell’art. 12, comma 6 del Regolamento per l’installazione ed il controllo degli impianti radioelettrici, di cui alla Deliberazione n. 69 del 24.11.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo dell’istanza SUAP per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile e successivo annullamento in autotutela dell’autorizzazione formatasi per silenzio assenso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale del 28 gennaio 2026, relativo alla pratica SUAP per la realizzazione di una stazione radio base in Firenze, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, nonché l’accertamento della formazione del silenzio assenso sull’istanza presentata ai sensi dell’art. 44 del codice delle comunicazioni elettroniche. Sono stati contestati anche gli atti presupposti e connessi, tra cui i verbali e i pareri della commissione edilizia e della conferenza di servizi, il precedente diniego relativo ad altra pratica e l’art. 64 delle NTA del Piano Operativo comunale. Con motivi aggiunti, la società ha impugnato il provvedimento del 7 aprile 2026, con cui il Comune ha annullato in autotutela l’autorizzazione per silenzio assenso asseritamente formatasi, nonché gli ulteriori atti connessi, l’art. 64 delle NTA e l’art. 12, comma 6, del regolamento comunale per l’installazione e il controllo degli impianti radioelettrici. In questa fase cautelare la ricorrente ha prospettato il periculum in mora facendo riferimento alla sussistenza di un pregiudizio in re ipsa e alla necessità di migliorare la copertura del segnale radiomobile nell’area interessata.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto non dimostrata la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, rilevando che la ricorrente si era limitata ad allegare un periculum in re ipsa e l’esigenza di assicurare una migliore copertura del segnale radiomobile. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le censure formulate non apparissero assistite da evidenti profili di fondatezza, facendo salva ogni valutazione e ogni approfondimento nella successiva fase di merito. La liquidazione delle spese è stata rinviata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 44 codice delle comunicazioni elettroniche
La ricorrente ha chiesto l’accertamento della formazione del silenzio assenso sull’istanza per la realizzazione della stazione radio base; l’ordinanza non definisce nel merito l’effettiva formazione o gli effetti del silenzio assenso.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della tutela cautelare; la domanda di sospensione è stata respinta per difetto di un pregiudizio grave e irreparabile e per l’assenza di evidenti profili di fondatezza delle censure.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’allegazione generica di un periculum in re ipsa non è sufficiente a dimostrare il pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la concessione della sospensione; il ricorrente deve indicare e dimostrare concretamente il danno derivante dall’efficacia dell’atto impugnato.
- La necessità di migliorare la copertura del segnale radiomobile, se non accompagnata da elementi concreti sulla gravità e irreparabilità del pregiudizio, non dimostra da sola il periculum in mora.
- La tutela cautelare può essere negata quando le censure dedotte non presentano, a una valutazione sommaria, evidenti profili di fondatezza, ferma restando la possibilità di un esame più approfondito nella fase di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 331/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 332/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 333/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 334/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 335/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 336/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →