Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 352/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento adottato dalla Prefettura di La Spezia in data 30 gennaio 2025 e notificato in pari data a mezzo PEC, portante revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore -OMISSIS- in data 21 maggio 2024 su istanza del richiedente -OMISSIS-; - di tutti gli atti presupposti, connessi e comunque consequenziali.

Giustizia amministrativa202500560

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato rilasciato al lavoratore extracomunitario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore e datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la revoca prefettizia del nulla osta all'ingresso, disposta nell'ambito dell'istruttoria postuma successiva all'ingresso del lavoratore. La Prefettura aveva contestato la mancata presentazione della comunicazione al Centro per l'impiego con data anteriore all'invio della domanda di nulla osta. Sono stati dedotti la violazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, il difetto di istruttoria per omessa o errata valutazione della documentazione trasmessa, nonché l'irragionevolezza e la sproporzione della revoca. I ricorrenti hanno evidenziato di avere trasmesso la domanda al Centro per l'impiego il 14 marzo 2024, anteriormente alla domanda di nulla osta presentata il 18 marzo 2024. Hanno inoltre documentato che il lavoratore segnalato dal Centro per l'impiego non era stato ritenuto idoneo dal datore di lavoro per le mansioni richieste e che il lavoratore interessato era stato effettivamente assunto, svolgeva attività lavorativa ed era regolarmente retribuito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ritenuto illegittima la revoca. La motivazione dell'atto si fondava sull'asserita mancata presentazione della comunicazione al Centro per l'impiego in data anteriore alla domanda di nulla osta, ma dagli atti risultava che la domanda era stata trasmessa il 14 marzo 2024, prima della domanda di ingresso del 18 marzo 2024. Il giudice ha quindi ravvisato un'erronea valutazione della documentazione e un difetto di istruttoria. Ha inoltre rilevato che il lavoratore indicato dal Centro per l'impiego non era stato ritenuto idoneo dal datore di lavoro e che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, assumevano rilievo favorevole la volontà di instaurare e proseguire il rapporto di lavoro e la sua effettiva instaurazione, con regolare svolgimento e retribuzione. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione è stata invocata quale parametro di legittimità della procedura di rilascio e revoca del nulla osta al lavoro; la revoca non può fondarsi sull'asserita omissione di un adempimento documentalmente assolto.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Il giudice ha attribuito rilievo alla volontà del datore di lavoro di instaurare e proseguire il rapporto, nonché all'effettiva assunzione, al regolare svolgimento dell'attività lavorativa e alla retribuzione del lavoratore.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato è illegittima quando si fonda sulla mancata presentazione di un documento che risulta invece trasmesso all'amministrazione prima della domanda di nulla osta.
  • Nell'istruttoria postuma relativa al nulla osta, l'amministrazione deve esaminare effettivamente e correttamente la documentazione prodotta dall'interessato; l'omessa o erronea valutazione di documenti decisivi integra difetto di istruttoria e rende illegittima la revoca.
  • Ai fini della valutazione della legittimità della revoca, assumono rilievo la non idoneità, per le mansioni richieste, del lavoratore segnalato dal Centro per l'impiego e la concreta volontà del datore di lavoro di instaurare e proseguire il rapporto con il lavoratore indicato nella domanda.
  • L'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, il regolare svolgimento dell'attività lavorativa e la regolare retribuzione del lavoratore costituiscono elementi rilevanti nella valutazione prevista dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 e devono essere considerati dall'amministrazione prima di revocare il nulla osta.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.