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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16332/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 9.7.2020 che aveva respinto la richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione del provvedimento di cumulo del 4.2.2020, sostenendo che il precedente provvedimento di cumulo della Procura generale del 15.10.2018 aveva esaurito i suoi effetti in conseguenza dell'ordinanza della Corte d'appello di Roma del 16.1.2020 (che aveva revocato la sentenza del 5.6.2017) e quindi l'unica pena da eseguire sarebbe stata quella della sentenza del Tribunale di Roma del 25.9.2019, la cui esecuzione avrebbe dovuto essere sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.; inoltre si deduceva il principio di scindibilità del cumulo e richiamavano nullità ex art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 656, comma 6, cod. proc. pen. e 80 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la sospensione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen. non è reiterabile rispetto a un successivo provvedimento di cumulo che inglobi il precedente quando l'istanza di misura alternativa, proposta dopo l'originaria sospensione, sia stata rigettata. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il cumulo produce l'effetto di rendere le singole condanne eseguibili come se fossero un'unica pronuncia, precludendo la separata esecuzione e quindi la nuova sospensione per singole condanne già comprese in un cumulo rifiutato nella richiesta alternativa. Ha altresì osservato che lo scioglimento del cumulo in corso di esecuzione opera in ambito di valutazione dell'ammissibilità di benefici penitenziari quando vi siano titoli ostativi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta l'art. 656 nel senso che la sospensione dell'ordine di esecuzione prevista per favorire misure alternative, se già negata dopo la prima sospensione, non può essere nuovamente disposta in relazione a un successivo provvedimento che inglobi il precedente; l'espressione "stessa condanna" comprende anche una delle condanne comprese nel cumulo, dal momento che il cumulo fa eseguire tutti i titoli come se fossero un'unica pronuncia, escludendo la separata esecuzione delle singole condanne.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre nullità dell'ordinanza; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e prive della specificazione della fonte dell'errore, non accogliendo la censura.

  • art. 80 cod. pen.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla scindibilità del cumulo; la Corte non ha ritenuto rilevante tale richiamo nei termini proposti dal ricorrente e non ha valorizzato l'argomento per prevalere sull'interpretazione del cumulo come strumento che unifica l'esecuzione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. Sez. 1, n. 19596 del 22/06/2020 (Rv. 279217 - 01); Cass. Sez. 1, n. 17045 del 19/03/2015 (Rv. 263380); Cass. Sez. 1, n. 29087 del 11/07/2006 (Rv. 234117); Cass. Sez. 1, n. 25329 del 01/04/2003 (Rv. 225201)

    La giurisprudenza consolidata afferma che il cumulo impedisce la separata esecuzione delle singole condanne e che la sospensione ai sensi dell'art. 656 non può essere reiterata rispetto a un provvedimento che inglobi un precedente quando l'istanza di misura alternativa sia stata già rigettata.

Massime di principio

  • La sospensione dell'ordine di esecuzione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen. non può essere automaticamente riproposta rispetto a un nuovo provvedimento di cumulo che inglobi un precedente se, a seguito della prima sospensione, la domanda di misura alternativa è stata rigettata.
  • Il cumulo di pene fa sì che le condanne vengano eseguite come se fossero un'unica pronuncia; ciò preclude in linea di massima la separata esecuzione delle singole condanne comprese nel cumulo.
  • Lo scioglimento (o disarticolazione) del cumulo in corso di esecuzione trova applicazione principalmente in vista della verifica dell'ammissibilità di benefici penitenziari quando il cumulo contiene titoli ostativi; non è uno strumento generale per reiterare sospensioni già rifiutate.
  • Per successo in sede di impugnazione è importante specificare la fonte normativa o giurisprudenziale dell'errore contestato e documentare temporalmente l'esaurimento degli effetti di provvedimenti precedenti; deduzioni generiche rischiano di essere respinte.
  • In situazioni analoghe, se si intende sostenere che un precedente cumulo ha perso efficacia, occorre fornire prove precise (date, decorrenze di espiazione, atti di revoca efficaci) e spiegare perché il nuovo provvedimento non dovrebbe operare come un'unica esecuzione.

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