Sentenza n. 652/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sez. III, -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte, Sez. III, che aveva accolto il ricorso contro il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della concessione dell’equo indennizzo per una patologia tumorale
Esito
Favorevole al resistente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero della Difesa, conformandosi ai pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio, aveva respinto la domanda del militare relativa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e alla concessione dell’equo indennizzo per un linfoma mediastinico non Hodgkin. Il militare aveva prestato servizio presso il poligono di Monte Romano e successivamente in Iraq, sostenendo di essere stato esposto a uranio impoverito e nanoparticelle di metalli pesanti. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo operante una presunzione relativa del nesso causale, superabile dall’Amministrazione soltanto mediante la prova di una specifica genesi extralavorativa della patologia. I Ministeri hanno appellato deducendo: erronea lettura dei documenti e valorizzazione di uno schema di rapporto informativo privo di data e sottoscrizione; violazione dell’art. 11, comma 1, d.P.R. 461/2001 e dell’art. 115 c.p.c. per l’inammissibile inversione dell’onere della prova; erronea applicazione del principio di causalità; mancata considerazione della discrezionalità tecnica del Comitato, che aveva escluso l’esposizione significativa a sostanze cancerogene e la correlazione con l’uranio impoverito. Il militare ha sostenuto la correttezza della sentenza appellata e dell’applicazione del meccanismo probatorio riconosciuto dall’Adunanza plenaria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha applicato il principio enunciato dall’Adunanza plenaria n. 13 del 2025, secondo cui, per le patologie tumorali insorte in militari impiegati in missioni o presso poligoni e soggetti a particolari condizioni ambientali od operative, il militare deve dimostrare il tipo di servizio svolto, l’inserimento in uno dei contesti tipizzati dalla legge, le condizioni ambientali o operative di rischio e la natura tumorale della patologia; assolto tale onere, opera una presunzione relativa del nesso causale e spetta all’Amministrazione provare una specifica genesi extralavorativa. Nel caso concreto, il militare aveva dimostrato lo svolgimento di attività operative in Iraq e presso poligoni, mentre la patologia era pacificamente tumorale. I pareri del Comitato non avevano individuato una causa extralavorativa specifica e alternativa, limitandosi a negare in astratto l’esposizione significativa, a escludere la correlazione con l’uranio impoverito e a richiamare la brevità del periodo tra il rientro e la diagnosi. Tali argomentazioni non erano sufficienti, perché fondate sulla negazione astratta del nesso causale e non sulla prova individualizzata di una diversa eziologia. Anche il rilievo cronologico è stato ritenuto inidoneo, poiché non riferito specificamente alla patologia e basato sull’assunto di un modello univoco dei tempi di latenza delle neoplasie, comunque utilizzato soltanto in funzione negativa. È stato respinto anche il primo motivo: la decisione non dipendeva dallo schema di rapporto informativo contestato, ma da fatti di servizio pacifici e risultanti dalla documentazione dell’Amministrazione; il documento forniva soltanto dettagli sulle attività svolte. Le spese del grado sono state poste a carico dei Ministeri, compensate per metà in ragione della complessità e novità delle questioni, con liquidazione di € 3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 603 d.lgs. 66/2010
infermità o patologie tumorali; particolari condizioni ambientali od operative
La disposizione riconosce, nei contesti di servizio tipizzati, un rischio professionale specifico e rimodula l’onere della prova: dopo la dimostrazione del servizio, delle condizioni di rischio e della natura tumorale della patologia, l’Amministrazione deve provare una specifica genesi extralavorativa.
artt. 1078 e 1079 d.P.R. 90/2010
La disciplina regolamentare integra il regime previsto dall’art. 603 d.lgs. 66/2010 per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie tumorali connesse ai particolari contesti operativi.
art. 11, comma 1, d.P.R. 461/2001
La disciplina generale dell’accertamento della causa di servizio deve essere coordinata con la speciale rimodulazione dell’onere probatorio introdotta per le patologie tumorali dei militari dall’art. 603 d.lgs. 66/2010.
art. 115 c.p.c.
Il richiamo ministeriale al principio dell’onere della prova non impedisce l’applicazione della presunzione relativa e della conseguente distribuzione degli oneri probatori stabilite dalla disciplina speciale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto nella diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato insieme alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati relativi alla salute per disporre l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale contratta da un militare impiegato in missioni nazionali o internazionali, presso poligoni di tiro o siti di stoccaggio del munizionamento, il militare deve dimostrare le attività concretamente svolte, l’appartenenza del servizio a uno dei contesti tipizzati, le particolari condizioni ambientali od operative idonee ad aumentare il rischio e la natura tumorale della patologia.
- Una volta assolto l’onere probatorio iniziale gravante sul militare, opera una presunzione relativa del nesso causale tra il servizio e la patologia tumorale; l’Amministrazione può negare il beneficio soltanto fornendo la prova di una specifica e individualizzata genesi extralavorativa, secondo il criterio del più probabile che non.
- È viziato per eccesso di potere il parere medico-legale che neghi la dipendenza da causa di servizio limitandosi ad affermare l’assenza di studi scientifici idonei a dimostrare con certezza o secondo il criterio del più probabile che non la correlazione tra esposizione e neoplasia, senza indicare una concreta eziologia extralavorativa alternativa.
- Il mero richiamo alla brevità del periodo di esposizione o al tempo trascorso tra il rientro dal servizio e la diagnosi non è sufficiente a superare la presunzione relativa, se non è riferito alla specifica patologia e non è accompagnato dall’individuazione di una diversa genesi causale, anche perché non necessariamente esiste un modello scientifico univoco dei tempi di insorgenza delle neoplasie.
- Il sindacato sulla legittimità dei pareri del Comitato di verifica non richiede la sostituzione della valutazione tecnica, ma impone di verificare che il parere abbia applicato correttamente il regime probatorio speciale e abbia esaminato in concreto le condizioni di servizio e le eventuali cause extralavorative alternative.
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