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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20285/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/01/2022 con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo della carta Postamat intestata al ricorrente, impugnato in relazione alla presunta percezione indebita del reddito di cittadinanza. Il ricorrente deduceva violazioni di legge (art. 606 c.1 lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione a vari articoli del codice di procedura penale e al d.l. n.4/2019), contestando che il sequestro riguardasse una successiva erogazione del sussidio (istanza 2021 come unico componente del nucleo dopo separazione), che il conto corrente non attinente fosse stato sequestrato, che le omissioni/falsità non avrebbero inciso sui requisiti per ottenere il sussidio e lamentando omissione di valutazione della memoria difensiva.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha rilevato che la censura sul conto corrente era estranea perché il provvedimento impugnato riguarda la sola carta Postamat e non era stata dedotta nell'istanza di riesame. Sul merito il Tribunale ha ritenuto infondata la prospettazione difensiva che collegava la carta a una nuova istanza 2021, osservando che dal provvedimento impugnato risultava che il beneficiario aveva ottenuto il reddito di cittadinanza il 15/11/2019 e che il 28/12/2019 uno dei componenti del nucleo (il figlio) era stato arrestato; la mancata comunicazione di tale stato di detenzione ha determinato la percezione indebita, in parte, del sussidio da gennaio 2020 e integra (secondo il Tribunale) la condotta punita dall'art.7 (d.l. n.4/2019). Pertanto il fumus del reato è stato ritenuto sussistere e il sequestro impedisce che il ricorrente consumi o aggravi il reato mediante l'utilizzo delle somme. L'ordinanza di riesame è stata confermata; il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 7 comma 2 d.l. n.4/2019 conv. con mod. dalla legge n.26/2019

    Il giudice ha ritenuto sussistente il fumus per il reato previsto da questa norma in relazione all'omessa comunicazione dello stato di detenzione di un componente del nucleo familiare che ha inciso sulla misura del beneficio, configurando percezione indebita.

  • art. 7 comma 1 d.l. n.4/2019

    Il Tribunale ha ritenuto che l'omessa comunicazione sopravvenuta integri la condotta punita da questa disposizione (ex comma 1), con conseguente responsabilità penale per la percezione indebita del sussidio.

  • art. 2 d.l. n.4/2019

    Interpretata nel senso che i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza (inclusa la composizione del nucleo e il relativo quantum) devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata dell'erogazione; una variazione (es. carcerazione di un familiare) incide sul diritto e sull'importo.

  • art. 606 comma 1 lettere b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente come presunta violazione, la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate/inammissibili e dunque non idonee a fondare il ricorso.

  • art. 309, 300, 24, 321 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente nella censura; il Collegio non ha accolto le deduzioni difensive perché non adeguatamente allegati i fatti e le contestazioni rispetto al provvedimento impugnato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186 (richiamata)

    Richiamata in relazione al principio sull'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; il Collegio ha disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00, ritenendo però che l'inammissibilità non fosse frutto di colpa grave del ricorrente.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo a fini impeditivi può riguardare strumenti sui quali sono accreditati sussidi indebitamente percepiti quando sussistono fumus del reato e periculum in mora (rischio di aggravamento perché il beneficiario può utilizzare le somme).
  • Per il reddito di cittadinanza i requisiti (compresa la composizione del nucleo e il relativo ammontare) devono persistere per tutta la durata dell'erogazione: variazioni sopravvenute che incidono sul quantum devono essere comunicate e la loro omissione può integrare rilevanza penale.
  • In sede di riesame non possono essere accolte censure nuove non sollevate nell'istanza di riesame: questioni non dedotte in quella sede sono estranee al perimetro dell'impugnazione.
  • Censure generiche o non adeguatamente documentate/legate al provvedimento impugnato sono destinate a essere dichiarate inammissibili; le allegazioni devono confrontarsi concretamente con il contenuto del provvedimento impugnato.
  • La mancata menzione specifica di una memoria difensiva non impedisce al giudice di motivare implicitamente il rigetto se la decisione è sorretta da motivazione presente e corretta in diritto.
  • In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato alle spese e, in casi previsti, a un versamento alla Cassa delle Ammende, salvo che non si riscontri colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

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