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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28091/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con unico motivo: vizio di motivazione relativo al trattamento sanzionatorio. Si deduce che la Corte d'appello, come già il giudice di primo grado, non ha chiarito le ragioni della ritenuta recidiva dell'imputato; i precedenti erano risalenti, eterogenei e non indicativi di accresciuta pericolosità sociale. Inoltre la recidiva non era stata contestata dal Pubblico Ministero e la Corte non ha fornito alcuna replica alla specifica deduzione difensiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato per carenza e illogicità della motivazione sul profilo della recidiva e del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, perchè venga nuovamente valutato e adeguatamente motivato il trattamento sanzionatorio (in particolare la rilevanza della recidiva nel giudizio di bilanciamento).

Norme richiamate

  • art. 216, primo comma, nn. 1 e 2, Legge fallimentare

    Norma che disciplina tipologie di reato di bancarotta contestate all'imputato; la sentenza di merito aveva affermato la responsabilità dell'imputato ai sensi di tale disposizione

  • art. 219, secondo comma, n. 1, Legge fallimentare

    Norma citata in relazione a una circostanza aggravante presa in considerazione dalla corte di merito nella valutazione complessiva

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per i limiti in cui è stato formulato il motivo di ricorso (indicazione sintetica del motivo di cassazione)

  • art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n. 137, conv. con L. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale al collegio

Massime di principio

  • La recidiva, se ritenuta rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio, deve essere motivata in modo concreto: il giudice deve valutare il rapporto tra i precedenti e il reato per cui si procede e l'epoca di consumazione delle pregresse condotte, non limitandosi a un generico riferimento al certificato dei precedenti
  • Se il giudice di merito omette di rispondere o di motivare specifiche deduzioni difensive (es. contestazione della recidiva), il vizio può determinare l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e il rinvio per nuovo giudizio
  • La c.d. 'doppia conforme' (due gradi con decisione identica) non colma automaticamente carenze motivazionali: la Suprema Corte verifica se la motivazione complessiva risponde ai requisiti di chiarezza e logicità
  • In situazioni simili la difesa deve sollevare esplicitamente la mancata motivazione sul profilo della recidiva in appello e in cassazione, e documentare la natura, l'epoca e la non attinenza dei precedenti per sostenere l'irrilevanza ai fini del bilanciamento
  • Per il giudice d'appello, in caso di precedenti risalenti o eterogenei è opportuno o escludere la recidiva dal giudizio di bilanciamento o, se la si ritiene applicabile, spiegare puntualmente le ragioni che ne giustificano l'incidenza sul trattamento sanzionatorio

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