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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28019/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il dirigente veterinario di una AUSL aveva chiesto la condanna dell’ente al pagamento della maggiorazione dell’indennità di esclusività nella fascia superiore (da 5 a 15 anni), sostenendo di aver maturato il diritto per effetto dell’esito favorevole della verifica dell’attività svolta al termine del primo quinquennio e del successivo conferimento di incarichi dirigenziali aggiuntivi. La Corte d’appello aveva negato il diritto ritenendo che la maggiorazione fosse impedita dal blocco stipendiale previsto dall’art. 9, comma 1, d.l. 78/2010, perché non costituiva un evento straordinario della dinamica retributiva ma un normale sviluppo della carriera. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell’art. 9, comma 1, d.l. 78/2010, anche in relazione alle clausole del CCNL della dirigenza sanitaria, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la natura non bloccabile della maggiorazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c., lamentando un cattivo uso dei canoni di interpretazione contrattuale nella lettura degli artt. 5 CCNL 8.6.2000 e 28, comma 2, CCNL 3.11.2005 sulla disciplina dell’indennità di esclusività.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha dato continuità al principio già affermato in precedente arresto secondo cui l’indennità di esclusività, spettante ai dirigenti medici e veterinari al superamento del quinto e poi del quindicesimo anno di attività previa positiva verifica, non integra un evento straordinario della dinamica retributiva e quindi è soggetta al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, d.l. 78/2010 e all’art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. 122/2013. Ha inoltre precisato che l’eventuale conferimento di incarichi dirigenziali ulteriori non incide sul riconoscimento della voce, che è autonomo rispetto a tali incarichi e non muta nella misura per il loro sopravvenire. Le spese sono state compensate per la novità della questione al momento del deposito del ricorso. È stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010

    Il blocco stipendiale si applica alla maggiorazione dell’indennità di esclusività, perché non si tratta di evento straordinario della dinamica retributiva ma di ordinario sviluppo retributivo.

  • L. n. 122/2010

    Conversione del d.l. n. 78/2010 richiamata come fonte del blocco stipendiale.

  • art. 5 CCNL 8.6.2000 area dirigenza sanitaria del SSN

    Norma collettiva richiamata per sostenere la disciplina dell’indennità di esclusività e la sua maturazione per fasce di anzianità.

  • art. 28, comma 2, CCNL 3.11.2005 dirigenza sanitaria

    Norma collettiva richiamata per la disciplina della progressione dell’indennità di esclusività.

  • art. 15-quater, comma 5, d.lgs. n. 502/1992

    Fonte del diritto all’indennità di esclusività per i dirigenti medici e veterinari nelle fasce superiori previa valutazione positiva.

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 122/2013

    Conferma del blocco stipendiale applicabile alla voce retributiva in esame.

  • art. 15, comma 4, d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato in relazione al conferimento di incarichi di direzione di struttura semplice o di natura professionale.

  • art. 27, lett. b) e c), CCNL 8.6.2000 quadriennio 1998-2001 area dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.

    Richiamato per tipizzare gli incarichi dirigenziali ulteriori, irrilevanti ai fini della misura dell’indennità di esclusività.

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    Canoni di interpretazione contrattuale invocati, ma ritenuti non violati perché l’interpretazione della disciplina collettiva è stata conforme all’orientamento della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ha fondato l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’indennità di esclusività dei dirigenti medici e veterinari, quando maturi per effetto del superamento di anzianità e di positiva verifica, non è qualificabile come evento straordinario della dinamica retributiva e resta soggetta ai blocchi stipendiali previsti dalla normativa emergenziale.
  • Il conferimento di successivi incarichi dirigenziali non incide sul riconoscimento o sulla misura dell’indennità di esclusività, quando la disciplina collettiva la configuri come voce autonoma rispetto all’incarico.
  • La denuncia di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è infondata se la lettura della disciplina collettiva è coerente con il tenore delle disposizioni e con l’orientamento già consolidato della Corte di cassazione.
  • In caso di rigetto del ricorso, può essere disposta la compensazione delle spese se la questione era nuova o non ancora stabilizzata al momento della proposizione dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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