Cassazione Penale, Sentenza n. 46452/2023 del 17/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
De Cicco impugna la conferma della condanna per aver fatto rientro nel comune di Castel San Pietro Terme nonostante il provvedimento del Questore che gliene vietava il ritorno. Ha dedotto: (1) insufficiente prova della notifica del provvedimento questorile (non si evincerebbe la data completa dalla copia in atti) e quindi impossibilità di stabilire se la notifica sia avvenuta prima dei rientri contestati; (2) violazione del principio di unicità del reato, poiché la condotta di ritorno nel comune ha natura di reato permanente e, salvo prova che l'imputato sia effettivamente rientrato nel proprio comune di residenza e poi nuovamente a Castel San Pietro, non potevano essere contestate due distinte violazioni; (3) illegittimità del trattamento sanzionatorio perché, per il rito abbreviato e per le contravvenzioni, la riduzione della pena deve essere della metà (art. 442, comma 2), mentre i giudici di merito avevano ridotto di un terzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla notifica, confermando che dalle sentenze di merito risultava la notifica del 4/12/2018. Ha invece accolto la censura relativa alla unicità del reato: la seconda contestazione (capo B) è annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, per carenza di prova che l'imputato fosse rientrato nella sua residenza tra una violazione e l'altra. Inoltre ha accolto il motivo relativo alla misura della riduzione per il rito abbreviato nelle contravvenzioni, stabilendo che va applicata la riduzione della metà (per effetto della legge n. 103/2017). Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo B e al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena finale in 30 giorni di arresto; nel resto il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
art. 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma richiamata (in relazione alla materia delle misure di prevenzione e divieti collegati a persone pericolose); la Corte la colloca nel quadro delle misure che vietano il ritorno in un comune e ne riconosce la fattispecie applicata nei reati contestati.
art. 81, comma finale, cod. pen.
Rinvio alla disciplina della continuazione fra reati; impiegata per la determinazione del trattamento sanzionatorio unitario quando più reati sono ritenuti in continuazione.
art. 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Norma relativa alla contravvenzione del foglio di via obbligatorio: la giurisprudenza interpreta la violazione come reato che può essere sia omissivo istantaneo (per mancata ottemperanza al rimpatrio) sia permanente (per ritorno non autorizzato e permanenza nel luogo vietato).
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Previsione delle ragioni di impugnazione in Cassazione: inosservanza o erronea applicazione di norme di diritto (lett. b) e motivazione carente o contraddittoria (lett. e)); i motivi del ricorso sono stati valutati alla luce di tali parametri.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sul rito abbreviato: dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103/2017, per le contravvenzioni la riduzione della pena deve essere nella misura della metà; la Corte ha applicato questa interpretazione sostituendosi ai giudici di merito che avevano ridotto di un terzo.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiamata limitatamente ai limiti della enunciazione dei motivi nelle censure (il ricorso enuncia i motivi nei limiti necessari per la motivazione).
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
Norma invocata per la rideterminazione della pena da parte della Corte di Cassazione in sede di annullamento senza rinvio; la Corte ha rideterminato la pena finale applicando la riduzione prevista per il rito abbreviato.
Massime di principio
- La contravvenzione relativa al divieto di ritorno può assumere natura istantanea o permanente: se si addebita una seconda violazione occorre provare che l'imputato fosse prima rientrato nella sua residenza e poi nuovamente tornato nel comune vietato; in assenza di tale prova la seconda contestazione può essere annullata per inesistenza del fatto.
- La Pubblica accusa ha l'onere di provare tutti gli elementi della fattispecie, ivi compresi gli eventi intermedi necessari a configurare plurime fattispecie (es. il rientro in residenza tra due episodi).
- Se la documentazione di notifica è viziata o incompleta, la difesa può contestarne l'efficacia; tuttavia, se in motivazione è indicata una data di notifica e i giudici di merito la ritengono provata, la censura può essere ritenuta infondata.
- Per il rito abbreviato, dopo la legge n. 103/2017, la riduzione di pena è della metà per le contravvenzioni (non di un terzo): i giudici devono applicare la misura ridotta corretta e, in caso contrario, la Cassazione può correggere il trattamento sanzionatorio.
- Quando la Cassazione annulla senza rinvio per insussistenza del fatto, può anche procedere alla rideterminazione della pena residua applicabile per i reati rimasti accertati.
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