Cassazione Civile, Sentenza n. 20862/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Sanremo Assicurazioni ha impugnato il decreto del giudice delegato del Tribunale di Roma del 27/02/2019 che, a seguito del reclamo di Luciano Di Bella contro un piano di riparto parziale redatto dal commissario liquidatore, aveva modificato il piano ammettendo il credito di Di Bella per interessi e rivalutazione monetaria in misura maggiore. Il ricorso per cassazione deduceva, tra l'altro, nullità del provvedimento per vizio di costituzione del giudice (violazione della competenza collegiale prevista per le opposizioni allo stato passivo) e violazione delle norme sulla composizione del tribunale (artt. 50-bis, 50-ter, 50-quater c.p.c. e art.99 l. fall.). La Corte ha analizzato inoltre la questione dell'impugnabilità dei riparti parziali nella liquidazione coatta amministrativa delle assicurazioni e il regime procedurale applicabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo ma fondato il secondo: ha accertato la violazione delle norme che impongono la decisione collegiale sulle opposizioni disciplinate dagli artt. 98 e 99 l. fall. e ha dichiarato la nullità del decreto impugnato per difetto di composizione del collegio. Ha quindi cassato il provvedimento del 27/02/2019 e ha disposto la rimessione della causa al Tribunale di Roma perché sia riesaminata in composizione collegiale; ha lasciato assorbiti gli altri motivi e rimessa al giudice di merito la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), art. 260
"I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'IVASS, possono distribuire acconti o eseguire riparti parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività."
La norma distingue tra acconti (provvisori, revocabili) e riparti parziali (stabili). I riparti parziali devono rispettare la graduazione dei crediti e hanno carattere definitivo, mentre gli acconti sono provvisori e soggetti a ripetizione se erogati indebitamente.
D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), art. 261
"Nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell’articolo 254, commi 1 e 2."
Stabilisce la procedura di deposito e pubblicazione del piano di riparto e rinvia all'art. 254 per le modalità di opposizione/contestazione, prevedendo termini per proporre ricorso.
D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), art. 254
"L'opposizione è disciplinata dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare."
Rinvio esplicito alla disciplina delle opposizioni prevista dalla legge fallimentare (artt. 98 e 99 l. fall.) anche per le contestazioni nei procedimenti di liquidazione coatta amministrativa delle assicurazioni.
Legge fallimentare, artt. 98 e 99
Testo richiamato nella motivazione, in particolare art. 99, comma 11: "Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione..."
Le opposizioni allo stato passivo devono essere trattate e decise dal collegio; il decreto che decide l'opposizione è impugnabile per cassazione (per quanto previsto dalla norma).
Legge fallimentare, art. 111
Stabilisce l'ordine di preferenza dei crediti da rispettare nella ripartizione dell'attivo; ai riparti parziali deve essere applicata la stessa graduazione prevista per il riparto finale.
Codice di procedura civile, artt. 50-bis, 50-ter, 50-quater
Regolano la composizione monocratica o collegiale del tribunale e le conseguenze processuali in caso di inosservanza; l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione legittimata costituisce causa autonoma di nullità della decisione e rilevabile nei limiti e secondo le regole di impugnazione previste (art. 161 c.p.c.).
Codice di procedura civile, art. 158
Norma citata nel primo motivo (vizio di costituzione del giudice). La Corte ha ritenuto infondato il motivo basato su questa disposizione nel caso concreto.
Legge fallimentare, art. 117
Consente di ricavare il principio secondo cui, in mancanza di specifiche norme diverse, sussiste un modulo procedimentale unitario per predisposizione, approvazione e impugnazione dei riparti (parziali o finali) nella medesima procedura concorsuale.
Legge fallimentare, art. 213
Norma di riferimento per i riparti (in particolare per la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dalla legge fallimentare); la Corte utilizza la disciplina del riparto finale come parametro per l'impugnabilità dei riparti parziali.
Codice civile, art. 2033
Richiamato per il principio secondo cui il pagamento non dovuto (es. acconto erogato indebitamente) può essere ripetuto dalla procedura in quanto indebito.
Sentenza Corte Costituzionale n. 154/2006
Giurisprudenza citata che ha ammesso l'impugnabilità dei riparti parziali al pari di quelli finali, a conferma della tesi interpretativa adottata dalla Corte.
Massime di principio
- I riparti parziali nella liquidazione coatta amministrativa hanno carattere di stabilità e sono impugnabili analogamente ai riparti finali: il creditore può proporre contestazioni e ottenere la tutela prevista per il riparto finale.
- Nella liquidazione coatta amministrativa delle assicurazioni le impugnazioni dei riparti parziali si promuovono e si decidono secondo la disciplina dettata dagli artt. 261 e 254 c.d.a. con rinvio agli artt. 98 e 99 della legge fallimentare: le opposizioni vanno trattate collegialmente.
- Occorre distinguere acconti e riparti parziali: gli acconti sono provvisori e possono essere revocati o richiesti in restituzione se indebitamente erogati; i riparti parziali sono definitivi e devono rispettare la graduazione dei crediti.
- La violazione delle norme sulla composizione del giudice (monocratico vs collegiale) costituisce causa autonoma di nullità della decisione, rilevabile nei limiti e con le modalità propriamente previste per l'impugnazione della sentenza (art. 161 c.p.c. e correlati).
- Se una decisione sulle opposizioni allo stato passivo è emessa in violazione dell'obbligo di collegialità previsto dalla legge, la Corte di legittimità può cassare e rimettere la causa al giudice competente perché provveda in composizione corretta; la Corte potrà decidere il merito solo se non sono necessari ulteriori accertamenti.
- In mancanza di norme specifiche diverse, è corretto applicare per analogia al riparto parziale le regole procedurali previste per il riparto finale all'interno della medesima procedura concorsuale.
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