Sentenza del 29/07/2016 n. 15832 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva annullato una cartella di pagamento relativa a IRPEF, IRAP, IVA, addizionali regionali e ritenute alla fonte, derivanti dal controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l'anno 2000. La CTR aveva ritenuto necessaria la preventiva comunicazione di irregolarità e aveva considerato la sua mancata prova di notifica causa di nullità della cartella. Il contribuente ha resistito, proponendo anche ricorso incidentale sui termini di notifica e sulla motivazione della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia e rigettato quello incidentale del contribuente. Ha stabilito che la comunicazione preventiva prevista dall'art. 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente è obbligatoria solo quando dalla dichiarazione emergano rilevanti incertezze, non nei casi di semplici omessi o tardivi versamenti risultanti dal controllo automatizzato. La sua omissione, quindi, non comportava la nullità della cartella. La Corte ha inoltre ritenuto tempestiva la notifica della cartella, effettuata l'11 aprile 2006, applicando i termini transitori introdotti dal D.L. n. 106 del 2005. Le ulteriori censure del contribuente sono state dichiarate infondate o inammissibili per difetto di autosufficienza. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario del contribuente, condannato alle spese di cassazione; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, Statuto dei diritti del contribuente
"sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione"
La comunicazione preventiva di irregolarità è necessaria solo quando vi siano rilevanti incertezze sui dati dichiarati e non per ogni iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione. La sua omissione può determinare nullità solo nelle ipotesi previste dalla norma.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis e 36-ter
"un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione"
Le comunicazioni collegate al controllo automatizzato servono principalmente a evitare la reiterazione di errori e a consentire la regolarizzazione di aspetti formali; non costituiscono sempre una condizione di validità della successiva cartella.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3
"un'imposta o una maggiore imposta"
In materia IVA, la comunicazione è collegata all'emersione di un'imposta o maggiore imposta rispetto a quanto dichiarato, ma la sua omissione non comporta automaticamente la nullità della cartella.
D.L. n. 106 del 2005, convertito dalla Legge n. 156 del 2005
La disciplina transitoria ha fissato termini decadenziali per la notifica delle cartelle relative alla liquidazione delle dichiarazioni, applicabili anche a situazioni anteriori non coperte da giudicato. Per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, il termine era il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione.
D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2
La mancata comunicazione preventiva non attribuisce automaticamente il diritto alla riduzione delle sanzioni quando si tratta di omessi o tardivi versamenti per i quali la comunicazione non era dovuta. Nei casi in cui la comunicazione fosse invece necessaria, la possibilità di regolarizzare con sanzione ridotta può permanere dopo la notifica della cartella.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
I motivi di ricorso per cassazione, anche relativi a vizi processuali o giudicato interno, devono essere autosufficienti: la parte deve indicare e, quando necessario, trascrivere gli atti e i passaggi rilevanti che consentano alla Corte di verificare la censura.
Codice di procedura civile, art. 384
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo avere cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato della dichiarazione, la preventiva comunicazione di irregolarità non è sempre obbligatoria: diventa essenziale soprattutto quando emergono rilevanti incertezze sui dati dichiarati, non nel semplice mancato o tardivo pagamento di imposte già risultanti dalla dichiarazione.
- L'omissione della comunicazione prevista dagli artt. 36-bis e 54-bis non comporta automaticamente la nullità della cartella, poiché tale comunicazione ha normalmente una funzione informativa e di regolarizzazione, non di instaurazione necessaria del contraddittorio.
- Le circolari dell'Amministrazione finanziaria non possono creare obblighi o diritti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge e non sono vincolanti per il giudice.
- Per valutare la tempestività di una cartella relativa a dichiarazioni anteriori al 2005, occorre verificare la disciplina transitoria introdotta dal D.L. n. 106 del 2005, che può applicarsi anche a situazioni pregresse non definite da giudicato.
- In cassazione, le eccezioni di giudicato interno e i motivi relativi alla motivazione della cartella devono essere esposti con precisione, riportando gli atti e i passaggi processuali necessari; la genericità comporta l'inammissibilità.
- Una cartella emessa sulla base dei dati della dichiarazione può essere motivata anche mediante richiamo alla dichiarazione stessa, se il contribuente è già in grado di comprendere l'origine e i presupposti della pretesa.
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