Sentenza n. 7646/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di corresponsione dell’indennizzo per l’abbattimento di 121 capi bufalini, disposto per il controllo della brucellosi, e diniego relativo a 41 capi abbattuti in precedenza; sentenza del TAR Campania, Sez. V, n. 6229/2024 di rigetto del ricorso
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’allevatrice ha appellato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto l’impugnazione del diniego di indennizzo connesso all’abbattimento di capi bufalini per sospetta brucellosi. Ha contestato, anzitutto, la declaratoria d’inammissibilità della censura relativa ai 41 capi oggetto dell’ordine del 20 aprile 2020, sostenendo che aveva impugnato anche la nota del 23 marzo 2021 che negava l’indennizzo per tali animali e che l’ordine le era stato consegnato dal padre il 24 aprile, dopo la consegna a quest’ultimo il 22 aprile. Ha inoltre censurato la valutazione d’inidoneità delle sue condizioni di salute a giustificare il ritardo nell’esecuzione dell’ordine relativo ai 121 capi, deducendo ricoveri e un intervento chirurgico per patologia tumorale, l’imprevedibilità dell’evoluzione clinica, la necessità di valutazioni economiche non delegabili e la collaborazione comunque dimostrata, poiché i capi furono inviati al macello il 1° febbraio 2021, 19 giorni dopo il rigetto della cautelare. Ha contestato infine la natura perentoria del termine per l’abbattimento e la conseguente decadenza dall’indennizzo, sostenendo che le modifiche normative successive avrebbero attribuito alla misura natura compensativa e non premiale.
La decisione
L’appello è respinto integralmente e la sentenza del TAR è confermata. Quanto ai 41 capi, il Collegio non accoglie la censura: la consegna al padre della destinataria, qualificabile come persona di famiglia in ragione del rapporto e della stabile frequentazione desunta dalla coincidenza della residenza, è idonea a far decorrere il termine per l’esecuzione; è irrilevante che la consegna sia avvenuta presso gli uffici ASL e che il padre non avesse poteri di rappresentanza dell’azienda. Per i 121 capi, la ricostruzione temporale mostra che l’ordine del 20 novembre 2020 assegnava 30 giorni dalla notifica; dopo la sospensione monocratica, l’istanza cautelare fu respinta il 13 gennaio 2021 e gli animali furono inviati al macello soltanto il 1° febbraio, oltre il termine originario e dopo un ulteriore periodo in cui l’allevatrice poteva attivarsi. La documentazione medica non prova un impedimento oggettivo, imprevedibile e insuperabile: il ricovero per l’intervento durò due giorni e la documentazione attestava buone condizioni cliniche; una mera difficoltà contingente non integra forza maggiore, soprattutto rispetto a misure urgenti di tutela sanitaria. Le allegazioni sui dati epidemiologici non sono documentate e, comunque, non eliminano l’interesse al contenimento dei focolai verificatisi. È respinta anche la contestazione sulla perentorietà del termine: le modifiche normative invocate sono successive al diniego del 26 gennaio 2022 e non ne possono condizionare la legittimità; inoltre, la funzione compensativa dell’indennizzo non esclude quella premiale, poiché il beneficio resta subordinato alla scrupolosa collaborazione nell’esecuzione delle misure di eradicazione. Spese del grado d’appello compensate per la novità dell’oggetto del giudizio.
Norme richiamate
art. 139, comma 2, c.p.c.
Da tale rilievo consegue che la mera affermazione secondo cui il sig. -OMISSIS-, padre della ricorrente, non avrebbe ruoli di rappresentanza dell’azienda di cui la seconda è titolare non è sufficiente ad inficiare la validità della procedura notificatoria, anche agli effetti della decorrenza del termine per dare esecuzione al provvedimento notificato.
La consegna dell’atto a una persona di famiglia, legata alla destinataria da un rapporto di convivenza o stabile prossimità, può valere ai fini della decorrenza del termine di esecuzione; l’assenza di poteri di rappresentanza dell’azienda non invalida la notificazione.
art. 19, comma 1, d.m. 592/1995
Ciò è tanto più vero in quanto il dedotto passaggio da una quantificazione percentualistica (rispetto al valore del capo abbattuto) dell’indennità a quella pienamente ristoratrice attiene al quantum dell’indennizzo più che alla ratio dello stesso, che resta ancorato alla funzione premiale ravvisata dalla sentenza menzionata.
La quantificazione dell’indennizzo in misura corrispondente al valore dell’animale incide sul quantum, ma non elimina la funzione premiale della misura, che resta subordinata alla scrupolosa osservanza degli obblighi di abbattimento e alla collaborazione dell’allevatore.
Massime di principio
- La consegna di un provvedimento a una persona di famiglia può far decorrere il termine per la sua esecuzione quando il rapporto di prossimità e la stabile frequentazione con il destinatario consentano di assimilare la consegna a quella diretta; non è decisiva l’assenza di poteri rappresentativi del consegnatario.
- La forza maggiore che giustifica il mancato o tardivo adempimento di un obbligo amministrativo richiede un impedimento oggettivo, imprevedibile e insuperabile; una difficoltà contingente, anche connessa alle condizioni di salute dell’interessato, non è sufficiente se non dimostra l’impossibilità di attivarsi nel tempo assegnato.
- Il termine per l’abbattimento degli animali infetti è perentorio e il suo superamento comporta la decadenza dall’indennizzo, secondo la disciplina applicabile al provvedimento; l’indennizzo conserva una funzione premiale di incentivazione alla scrupolosa collaborazione anche quando la sua quantificazione è commisurata al valore di mercato degli animali.
- Le modifiche normative successive all’adozione del diniego non incidono sulla legittimità di quest’ultimo, che va valutata secondo il quadro normativo vigente al momento della sua adozione.
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