Sentenza del 12/05/2017 n. 3329 - Comm. Trib. Prov. Milano
Imposta unica sui giochi e sulle scommesse - Questione di pregiudizialità costituzionale - Irrilevante - Sussistenza della giurisdizione del giudice italiano - Questione di rinvio alla Corte di Giustizia - Infondata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione dell'imposta unica sui giochi e sulle scommesse prevista dall'art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010, sollevando dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. e sostenendo l'assenza della giurisdizione italiana. Ha inoltre prospettato un possibile contrasto della normativa con la libertà di circolazione dei servizi e con la tutela della concorrenza nell'Unione europea, chiedendo eventualmente il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La decisione
Le censure sono state respinte. È stata ritenuta irrilevante e comunque infondata la questione di legittimità costituzionale, poiché la normativa equipara tutti i soggetti passivi dell'imposta, sia autorizzati sia operanti senza concessione, indipendentemente dalla loro denominazione. È stata inoltre confermata la giurisdizione del giudice italiano: quando l'offerta contiene gli elementi essenziali del contratto, essa vale come proposta e il contratto si perfeziona in Italia quando il giocatore consegna la ricevuta e l'importo della giocata. È stato infine ritenuto infondato il rinvio alla Corte di giustizia, poiché la disciplina non distingue tra operatori residenti in Italia e operatori stabiliti in altri Stati membri e non determina quindi una discriminazione rilevante sotto il profilo unionale.
Norme richiamate
Art. 1, comma 66, legge n. 220/2010
La disposizione assoggetta all'imposta unica tutti i soggetti che gestiscono o raccolgono scommesse, sia se autorizzati sia se operanti nel circuito privo di concessione, senza rilevanza della denominazione utilizzata.
Art. 3 della Costituzione
Non risulta violato perché la disciplina tratta in modo uniforme le diverse categorie di soggetti passivi dell'imposta.
Art. 53 della Costituzione
Non risulta violato, in quanto l'imposizione è collegata all'attività di raccolta e gestione delle scommesse e si applica senza discriminazioni tra operatori.
Art. 1326 del codice civile
La regola sul perfezionamento del contratto consente di radicare la giurisdizione italiana quando l'accettazione della proposta di scommessa avviene in Italia mediante la consegna della giocata e del relativo importo.
Libertà di circolazione dei servizi e tutela della concorrenza nell'Unione europea
La disciplina nazionale non è stata ritenuta incompatibile con i principi europei, poiché non opera una distinzione tra operatori italiani e operatori stabiliti in altri Stati membri.
Massime di principio
- Una normativa tributaria che assoggetta allo stesso prelievo sia gli operatori autorizzati sia quelli privi di concessione può essere considerata non discriminatoria se applica il medesimo criterio a tutti i soggetti che svolgono la stessa attività economica.
- L'assenza di una concessione amministrativa non esclude necessariamente l'obbligo tributario: l'imposta può colpire il fatto economico della raccolta o gestione delle scommesse, indipendentemente dalla regolarità amministrativa dell'attività.
- Per individuare la giurisdizione italiana nelle scommesse effettuate tramite rete fisica, è rilevante il luogo in cui il contratto si perfeziona, normalmente coincidente con il luogo in cui il giocatore accetta l'offerta consegnando la giocata e il denaro.
- La valutazione può essere diversa per le scommesse online, nelle quali il luogo di conclusione del contratto e gli elementi territoriali devono essere determinati considerando la struttura tecnica e contrattuale del servizio.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la normativa nazionale si applica indistintamente agli operatori italiani e a quelli stabiliti in altri Stati membri e non emerge una concreta restrizione discriminatoria alla libertà di prestazione dei servizi.
- La compatibilità costituzionale ed europea di un tributo va valutata principalmente sulla base del criterio effettivo di applicazione della norma, non soltanto sulla posizione formale o sull'autorizzazione amministrativa del soggetto.
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