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Sentenza

Sentenza del 12/05/2017 n. 3329 - Comm. Trib. Prov. Milano

Imposta unica sui giochi e sulle scommesse - Questione di pregiudizialità costituzionale - Irrilevante - Sussistenza della giurisdizione del giudice italiano - Questione di rinvio alla Corte di Giustizia - Infondata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'applicazione dell'imposta unica sui giochi e sulle scommesse prevista dall'art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010, sollevando dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. e sostenendo l'assenza della giurisdizione italiana. Ha inoltre prospettato un possibile contrasto della normativa con la libertà di circolazione dei servizi e con la tutela della concorrenza nell'Unione europea, chiedendo eventualmente il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La decisione

Le censure sono state respinte. È stata ritenuta irrilevante e comunque infondata la questione di legittimità costituzionale, poiché la normativa equipara tutti i soggetti passivi dell'imposta, sia autorizzati sia operanti senza concessione, indipendentemente dalla loro denominazione. È stata inoltre confermata la giurisdizione del giudice italiano: quando l'offerta contiene gli elementi essenziali del contratto, essa vale come proposta e il contratto si perfeziona in Italia quando il giocatore consegna la ricevuta e l'importo della giocata. È stato infine ritenuto infondato il rinvio alla Corte di giustizia, poiché la disciplina non distingue tra operatori residenti in Italia e operatori stabiliti in altri Stati membri e non determina quindi una discriminazione rilevante sotto il profilo unionale.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 66, legge n. 220/2010

    La disposizione assoggetta all'imposta unica tutti i soggetti che gestiscono o raccolgono scommesse, sia se autorizzati sia se operanti nel circuito privo di concessione, senza rilevanza della denominazione utilizzata.

  • Art. 3 della Costituzione

    Non risulta violato perché la disciplina tratta in modo uniforme le diverse categorie di soggetti passivi dell'imposta.

  • Art. 53 della Costituzione

    Non risulta violato, in quanto l'imposizione è collegata all'attività di raccolta e gestione delle scommesse e si applica senza discriminazioni tra operatori.

  • Art. 1326 del codice civile

    La regola sul perfezionamento del contratto consente di radicare la giurisdizione italiana quando l'accettazione della proposta di scommessa avviene in Italia mediante la consegna della giocata e del relativo importo.

  • Libertà di circolazione dei servizi e tutela della concorrenza nell'Unione europea

    La disciplina nazionale non è stata ritenuta incompatibile con i principi europei, poiché non opera una distinzione tra operatori italiani e operatori stabiliti in altri Stati membri.

Massime di principio

  • Una normativa tributaria che assoggetta allo stesso prelievo sia gli operatori autorizzati sia quelli privi di concessione può essere considerata non discriminatoria se applica il medesimo criterio a tutti i soggetti che svolgono la stessa attività economica.
  • L'assenza di una concessione amministrativa non esclude necessariamente l'obbligo tributario: l'imposta può colpire il fatto economico della raccolta o gestione delle scommesse, indipendentemente dalla regolarità amministrativa dell'attività.
  • Per individuare la giurisdizione italiana nelle scommesse effettuate tramite rete fisica, è rilevante il luogo in cui il contratto si perfeziona, normalmente coincidente con il luogo in cui il giocatore accetta l'offerta consegnando la giocata e il denaro.
  • La valutazione può essere diversa per le scommesse online, nelle quali il luogo di conclusione del contratto e gli elementi territoriali devono essere determinati considerando la struttura tecnica e contrattuale del servizio.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la normativa nazionale si applica indistintamente agli operatori italiani e a quelli stabiliti in altri Stati membri e non emerge una concreta restrizione discriminatoria alla libertà di prestazione dei servizi.
  • La compatibilità costituzionale ed europea di un tributo va valutata principalmente sulla base del criterio effettivo di applicazione della norma, non soltanto sulla posizione formale o sull'autorizzazione amministrativa del soggetto.

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