Ordinanza n. 1085/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, AOODGOSV REGISTRO UFFICIALE.U.0078767.17-11-2025, recante il rigetto dell'istanza di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento per la Classe di Concorso ADSS - SPEC. SOSTEGNO SCUOLE SEC DI I e II GRADO, e conclusione del procedimento, in seguito all'istanza di riconoscimento n. 21260 acquisita dall'Amministrazione con prot. DGOSV n. 2023 del 19/01/2023, presentata ai sensi della Direttiva 2013/55/CE; - del preavviso di rigetto emanato ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, comunicato con nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale; - per quanto di ragione, del parere sfavorevole reso dal Ministero dell'Università e della Ricerca trasmesso con nota prot. DGINTCO n. 12486 del 20 agosto 2024, e acquisito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con prot. DGOSV n. 35917 del 20 agosto 2024: - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compresa la richiesta di integrazione mai pervenuta al ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso ADSS e atti presupposti, inclusi il preavviso di rigetto e il parere ministeriale sfavorevole
Esito
Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha respinto l'istanza di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero e ha concluso il relativo procedimento, nonché il preavviso di rigetto, il parere sfavorevole del Ministero dell'Università e della Ricerca e gli ulteriori atti connessi. In particolare, è stata contestata la mancata o insufficiente valutazione della documentazione relativa all'iter formativo estero, compreso il piano analitico del corso di studi, dell'esperienza professionale maturata nel settore e della richiesta di integrazione che il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto. È stata inoltre contestata la motivazione relativa alla non abilitante natura del titolo e alle divergenze tra i programmi formativi, in relazione alla disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali. La domanda cautelare è stata proposta anche in considerazione del contratto di insegnamento su sostegno in corso, con scadenza il 30 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento, sospendendo l'efficacia del diniego fino alla scadenza del contratto di insegnamento, il 30 giugno 2026. In sede di sommario esame, il Collegio ha rilevato che l'amministrazione non sembrava avere adeguatamente valutato la documentazione completa relativa alla formazione svolta all'estero e l'esperienza professionale del ricorrente. Ha inoltre ritenuto già superate le argomentazioni sull'assenza di natura abilitante del titolo alla luce dell'Adunanza plenaria n. 18-22/2022, precisando che la motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi deve essere rigorosa, considerato il rilievo del diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e della libera circolazione dei lavoratori. Le differenze formative possono essere affrontate mediante adeguate misure compensative. Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti cautelari di cui all'art. 55 c.p.a.; ha disposto che l'udienza di merito sia fissata con separato avviso, ove il ricorrente manifesti interesse alla trattazione, e ha compensato le spese della fase cautelare per la presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Sussistendo i presupposti della tutela cautelare, il giudice può sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato; nel caso concreto la sospensione è stata disposta fino alla scadenza del contratto di insegnamento.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale base normativa del preavviso di rigetto impugnato; l'ordinanza non definisce in via conclusiva la relativa legittimità.
Direttiva 2013/55/CE
Richiamata quale fondamento dell'istanza di riconoscimento del titolo professionale estero e del quadro europeo di riferimento.
Adunanza plenaria n. 18-22/2022
Richiamata per ritenere già risolte le argomentazioni ostative fondate sull'assenza di natura abilitante del titolo.
Massime di principio
- Nella valutazione di un'istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all'estero, l'amministrazione deve esaminare in modo completo la documentazione relativa all'iter formativo, compreso il piano analitico degli studi, e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- Il diniego fondato sulle divergenze tra il percorso formativo estero e quello nazionale deve contenere una motivazione rigorosa e specifica, soprattutto quando il procedimento è soggetto alla disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali e agli obiettivi di libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze tra i percorsi formativi estero e nazionale non impongono necessariamente il diniego del riconoscimento, potendo essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative.
- In sede cautelare, il rischio di pregiudizio derivante dalla sospensione del diniego può essere valutato anche in relazione alla prosecuzione di un contratto di insegnamento in corso, con efficacia della misura cautelare limitata alla scadenza del contratto.
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