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Sentenza

Sentenza n. 697/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 8 del 5 febbraio 2024, notificata il successivo giorno 6, recante ordine di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati.

Giustizia amministrativa202400145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione, smaltimento dei rifiuti abbandonati e ripristino dello stato dei luoghi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il proprietario aveva denunciato alla Polizia locale l’abbandono, da parte di terzi ignoti, di lastre di cemento amianto, materiali inerti e porte di legno sul proprio terreno. A seguito del sopralluogo, il Comune aveva adottato un’ordinanza richiamando gli artt. 192 del d.lgs. 152/2006 e 54 del d.lgs. 267/2000, ingiungendo al proprietario la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 7 della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. In secondo luogo, ha contestato la violazione degli artt. 192 del d.lgs. 152/2006 e 54 del d.lgs. 267/2000 e l’eccesso di potere, sostenendo che l’ordinanza non poteva essere qualificata come contingibile e urgente e che, ai sensi dell’art. 192, la responsabilità del proprietario per i rifiuti abbandonati da terzi presuppone l’accertamento del dolo o della colpa. Il Comune ha sostenuto che la mancata recinzione del fondo giustificasse l’ordine e che l’omissione della comunicazione di avvio fosse sanabile ai sensi dell’art. 21-octies della l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per il carattere assorbente del primo motivo e ha annullato l’ordinanza. Il provvedimento è stato qualificato come ordine di rimozione dei rifiuti adottato ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006, nonostante l’improprio richiamo all’art. 54 del d.lgs. 267/2000, e non come ordinanza contingibile e urgente. L’art. 192 impone la comunicazione di avvio del procedimento, perché la partecipazione del destinatario è necessaria sia per consentirgli di rappresentare le proprie ragioni sia per permettere all’amministrazione di svolgere un’adeguata istruttoria sull’effettiva responsabilità soggettiva per l’abbandono, che deve essere imputabile al proprietario o al titolare di altro diritto sull’area a titolo di dolo o colpa. L’omissione non è stata ritenuta sanabile mediante le difese formulate per la prima volta in giudizio, poiché l’apporto partecipativo doveva intervenire nel procedimento e incidere sull’accertamento delle responsabilità. Il TAR ha inoltre escluso che la mancata recinzione del fondo integri, di per sé, una responsabilità del proprietario: ai sensi dell’art. 841 c.c., il proprietario ha il diritto, non l’obbligo, di chiudere il fondo. Il secondo motivo è stato assorbito, restando salva la facoltà dell’amministrazione di rieditare il potere nel rispetto delle garanzie procedimentali. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.500, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. [...] È tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

    La responsabilità del proprietario o del titolare di diritti sull’area richiede l’imputabilità della violazione almeno a titolo di dolo o colpa, da accertare mediante adeguata istruttoria e in contraddittorio con gli interessati. Il sindaco dispone le operazioni di rimozione con ordinanza tipica, non contingibile e urgente.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio deve precedere l’ordinanza di rimozione dei rifiuti, poiché è funzionale non solo alla partecipazione del destinatario ma anche all’accertamento delle effettive responsabilità per l’abbandono.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La carenza della comunicazione di avvio non è stata ritenuta sanabile attraverso le difese svolte per la prima volta nel processo, in quanto l’adempimento omesso era essenziale per consentire l’apporto partecipativo e l’istruttoria sulla responsabilità.

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    Il richiamo a tale disposizione non muta la natura del provvedimento, che resta un ordine di rimozione dei rifiuti disciplinato dall’art. 192 del d.lgs. 152/2006 e non un’ordinanza contingibile e urgente.

  • art. 841 c.c.

    Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo.

    La chiusura del fondo è una facoltà e non un obbligo; la mancata recinzione, considerata di per sé, non fonda la responsabilità del proprietario per l’abbandono illecito di rifiuti da parte di terzi.

Massime di principio

  • L’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati previsto dall’art. 192 del d.lgs. 152/2006 costituisce un provvedimento tipico e non un’ordinanza contingibile e urgente; il richiamo improprio ai poteri sindacali d’urgenza non ne muta la natura quando il contenuto dell’atto corrisponde all’ordine di rimozione disciplinato dall’art. 192.
  • Prima dell’adozione di un’ordinanza ex art. 192 del d.lgs. 152/2006 deve essere comunicato l’avvio del procedimento ai soggetti potenzialmente obbligati, perché la partecipazione è necessaria sia per la difesa del privato sia per l’accertamento amministrativo delle effettive responsabilità per l’abbandono dei rifiuti.
  • Il proprietario o il titolare di diritti reali o personali sull’area può essere obbligato alla rimozione dei rifiuti abbandonati da terzi soltanto se la violazione è a lui imputabile a titolo di dolo o colpa; la mera titolarità dell’area non è sufficiente.
  • La mancata recinzione di un terreno non costituisce, di per sé, una condotta colposa del proprietario, poiché la chiusura del fondo è una facoltà e non un obbligo.
  • Le giustificazioni e gli elementi difensivi introdotti per la prima volta nel giudizio non sanano l’omessa comunicazione di avvio quando la partecipazione procedimentale era indispensabile per l’istruttoria sull’imputabilità della condotta.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaLegittimo affidamento

Testo integrale

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