Cassazione Penale, Ordinanza n. 21076/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha quindi applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo che l'inammissibilità fosse stata determinata per colpa del ricorrente in ragione della genericità del motivo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva accolto la sua richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., deducendo in modo del tutto generico l'omessa motivazione in ordine al mancato proscioglimento. Dal testo emerge però che il tema del proscioglimento era stato già oggetto di rinuncia in appello, sicché il ricorso investiva una questione non più coltivata nel grado precedente e non sorretta da specifiche argomentazioni.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
richiamato come base della sentenza di appello che ha accolto la richiesta di concordato
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità
art. 616 c.p.p.
prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in caso di inammissibilità per colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
richiamata per il principio secondo cui l'inammissibilità per colpa legittima la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza che ha accolto il concordato in appello è inammissibile quando si limita a dedurre in modo generico un vizio di motivazione sul mancato proscioglimento, senza indicare specifiche ragioni di illegittimità.
- La rinuncia in appello a una richiesta di proscioglimento preclude la sua riproposizione in cassazione come censura autonoma, se il motivo è formulato in termini apodittici e non autosufficienti.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità quando risulta manifesta, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, se l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente, anche al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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