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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32928/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le società impugnavano l'ordinanza del GUP di Arezzo del 24/04/2024 che, nell'ambito dell'esecuzione di una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., aveva rigettato la loro richiesta di restituzione di immobili e saldi bancari oggetto di confisca per equivalente disposta in relazione a reati transnazionali connessi al commercio illecito di oro e metalli preziosi. Le censure principali erano: 1) l'inidoneità della sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) a costituire titolo per la confisca per equivalente ex art. 11 legge n. 146/2006 e, correlatamente, la violazione dei diritti di difesa delle società terze non parte; 2) difetto di motivazione, carenza di legalità e manifesta sproporzione della confisca rispetto all'effettivo profitto realizzato, con invocazione di questioni di legittimità costituzionale e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi infondati e ha rigettato le impugnazioni. Ha confermato che, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità e i principi affermati dalle Sezioni Unite (soprattutto la sentenza n. 13783/2024), la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. può costituire titolo idoneo per disporre la confisca per equivalente ai sensi dell'art. 11 legge n. 146/2006. Ha inoltre statuito che i terzi non partecipanti al processo di cognizione (come le società) in sede di esecuzione possono contestare esclusivamente la loro titolarità o la reale disponibilità dei beni confiscati, ma non i presupposti sostanziali della misura che attengono al rapporto tra reato e profitto (che spettano agli imputati). La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale ed ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla CGUE. Conseguentemente, è stato confermato il rigetto delle istanze di restituzione proposte da TAMI e ME.PR.INT. e quindi la conservazione dell'ablazione nei loro confronti.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può, secondo l'orientamento prevalente richiamato, avere efficacia di titolo che legittima l'adozione della confisca per equivalente a condizione che il giudice dell'esecuzione individui i beni o le somme da sottoporre a vincolo

  • art. 11 legge 18 marzo 2006, n. 146

    Prevede la confisca per equivalente per specifici reati transnazionali: se non è possibile confiscare direttamente il prodotto/profitto del reato, si dispone la confisca per equivalente di beni di cui il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona. La Corte ha ritenuto applicabile anche in caso di sentenza di patteggiamento

  • artt. 666 e ss. cod. proc. pen.

    Norme sull'esecuzione dei provvedimenti ablativi e sull'incidente di esecuzione: regimano la tutela dei terzi e le modalità con cui questi possono chiedere la restituzione o contestare la misura in sede esecutiva

  • art. 61-bis cod. pen. (richiamato per trasposizione normativa)

    Ricollega i reati transnazionali e i relativi effetti sanzionatori/procedurali; menzionato come contesto normativo in cui operano le disposizioni sulla confisca per equivalente

  • Costituzione italiana, artt. 25 e 117

    Gli appellanti denunciavano violazioni di principi costituzionali relativi alla legalità della pena e al rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo; la Corte ha ritenuto tali questioni manifestamente infondate nel caso concreto

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 7 e art. 6

    Richiamati dalle difese per contestare la prevedibilità e la responsabilità penale, ma la Corte ha escluso che la confisca applicata alle società terze violi i parametri invocati, nella misura in cui queste non possono contestare in esecuzione i presupposti del provvedimento

  • Direttiva 2014/42/UE

    Invocata in relazione alle garanzie procedurali e alla confisca: la Corte ha ritenuto insufficienti gli argomenti per ritenere la normativa nazionale non conforme o per giustificare il rinvio pregiudiziale

  • Sez. U., sentenza n. 13783 del 26/09/2024

    Principio affermato: in caso di concorso nel reato è illegittima la solidarietà passiva per la confisca; la misura va riferita al profitto effettivamente conseguito dal singolo e l'accertamento compete al contraddittorio; in mancanza di individuazione, si può ripartire equamente

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. può costituire titolo idoneo per disporre la confisca per equivalente ex art. 11 legge n. 146/2006, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, a condizione che il giudice dell'esecuzione specifichi i beni o le somme da vincolare
  • Il terzo non parte al processo di cognizione (es. società formalmente titolari dei beni) in sede esecutiva può contestare soltanto la propria titolarità o la reale disponibilità dei beni confiscati; non può invece mettere in discussione i presupposti sostanziali della confisca che attengono al rapporto tra reato e profitto, che spettano agli imputati
  • La confisca per equivalente ha natura afflittiva e colpisce la disponibilità economica del reo; pertanto la misura deve essere parametrata al profitto o prezzo del reato sotto il profilo quantitativo e la proporzionalità va valutata rispetto all'effettivo arricchimento del singolo
  • In ipotesi di concorso di persone, la confisca deve essere limitata alla quota di profitto concretamente conseguita dal singolo concorrente; la solidarietà passiva per la confisca è illegittima e, in mancanza di prova, può essere operata una ripartizione equa
  • Le questioni di legittimità costituzionale o i rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia sono ammissibili solo se sussistono reali profili di dubbio interpretativo/di conformità; non sono automaticamente giustificati dalla circostanza che la misura sia stata disposta a seguito di patteggiamento
  • In sede di esecuzione il giudice deve adeguatamente motivare l'individuazione delle somme e dei beni oggetto di confisca per equivalente e valutare la proporzionalità rispetto al profitto accertato

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