Cassazione Penale, Sentenza n. 25974/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva parzialmente accolto il reclamo avverso il diniego del Magistrato di sorveglianza alla concessione della liberazione anticipata per il periodo 29/09/2018 - 29/09/2020. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 54 L. 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario) e vizio di motivazione, sostenendo che la valutazione deve essere frazionata semestre per semestre e che condotte penalmente contestate e non ancora accertate non potevano negativamente estendersi al semestre antecedente in cui il comportamento era stato ritenuto corretto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi generici e manifestamente infondati. Ha confermato il principio per cui, pur procedendo alla valutazione frazionata dei singoli semestri, un comportamento negativo tenuto successivamente o in costanza di esecuzione, anche se ancora sotto procedimento penale, può rilevare negativamente e retroagire sui semestri precedenti se idoneo a denotare la mancata adesione al percorso rieducativo. Pertanto il diniego della liberazione anticipata è stato ritenuto adeguatamente motivato; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 54 legge 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario)
Requisito per la liberazione anticipata è la dimostrazione della partecipazione all'opera rieducativa; la concessione è strumento finalizzato al reinserimento sociale ed esige valutazione dell'adesione al trattamento
art. 103, comma 2, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento di esecuzione)
Fornisce i criteri di valutazione della partecipazione al trattamento: impegno a trarre profitto dalle opportunità trattamentali e mantenimento di rapporti corretti con operatori, compagni, famiglia e comunità esterna; obbligo di indagine oggettiva sul comportamento del detenuto
art. 385 codice penale
Norma richiamata quale parametro di gravità per la condotta di evasione (reato di evasione) ai fini della valutazione dell'incompatibilità con l'adesione al trattamento rieducativo
art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990
Norma sulla disciplina degli stupefacenti utilizzata per valutare la gravità della condotta relativa alla violazione della normativa sugli stupefacenti e la sua incidenza sul percorso rieducativo
Massime di principio
- La valutazione per la liberazione anticipata va compiuta semestre per semestre, ma il principio di valutazione frazionata non è assoluto: comportamenti negativi successivi o in corso possono incidere retroattivamente sui semestri precedenti se denotano mancata adesione al trattamento.
- Nel procedimento di sorveglianza il giudice può tenere conto anche di fatti non ancora definiti in sede penale: non è necessario attendere la pronuncia penale per valutare la rilevanza disciplinare o trattamentale della condotta.
- La concessione della liberazione anticipata resta atto discrezionale, ma richiede motivazione specifica circa l'opportunità e la prognosi favorevole, con riferimento al serio impegno rieducativo e all'assenza di rischio di recidiva.
- Per il ricorrente è strategico documentare in modo puntuale la partecipazione alle attività trattamentali e la mancanza di elementi che dimostrino incompatibilità con il percorso rieducativo; contestualmente è utile richiedere motivazioni esplicite in caso di diniego.
- La gravità e la reiterazione di condotte penalmente rilevanti (evasione, violazioni in materia di stupefacenti, ecc.) sono elementi che il giudice può usare per inferire l'incompatibilità con l'adesione al trattamento e per negare i benefici anche con efficacia retroattiva
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