Sentenza n. 200/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 23 gennaio 2025 n. 15.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 23 gennaio 2025, n. 15, che aveva ordinato l'attribuzione della carta del docente per l'anno scolastico 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 23 gennaio 2025, n. 15, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per l'importo corrispondente all'annualità scolastica 2020/2021. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Savona entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e accredito delle somme relative all'anno scolastico 2020/2021. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con termine ulteriore di trenta giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro, oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
L'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione può essere attivata dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 112 c.p.a.
La decisione applica il giudizio di ottemperanza come strumento per ottenere l'esecuzione del giudicato, pur senza richiamare espressamente la disposizione nel testo.
Massime di principio
- In presenza di un giudicato che impone alla pubblica amministrazione l'adozione di uno specifico comportamento e dell'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le amministrazioni, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine prefissato, individuando puntualmente l'attività esecutiva dovuta.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale può giustificare la nomina di un commissario ad acta, incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro un termine successivo stabilito dal giudice.
- La mancata contestazione nel merito da parte dell'amministrazione, unitamente all'accertata inottemperanza al giudicato, conduce all'accoglimento dell'azione di ottemperanza e all'ordine di esecuzione del titolo giudiziale.
- Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell'amministrazione inadempiente; la loro liquidazione può tenere conto del carattere seriale della controversia e dell'assimilazione del giudizio alle procedure esecutive mobiliari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 264/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →