Decreto ministeriale n. 1 del 20/01/2026
Modifica art. 3 comma 5 decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 18 novembre 2021, prot. n. 461. Il DM 1/2026 introduce una modifica al limite massimo dell'incentivo che le imprese di autotrasporto possono ricevere a fronte di investimenti per il rinnovo del parco veicolare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto modifica il comma 5 dell’art. 3 del DM 18 novembre 2021, n. 461, relativo agli incentivi per l’autotrasporto finalizzati al rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa. La novità principale consiste nel chiarire che il tetto massimo di euro 700.000,00 per singola impresa si applica non più solo in via generale, ma per ciascun periodo incentivante. La modifica è motivata dalla disponibilità residua delle risorse e dall’esigenza di consentire ulteriori accessi al beneficio alle imprese che abbiano già ottenuto il massimale in precedenti finestre.
Modifica del limite massimo di contributo per impresa nel bando incentivi autotrasporto per veicoli commerciali ad alimentazione alternativa
Modifica del limite massimo di contributo per gli incentivi autotrasporto veicoli a elevata sostenibilità
Il decreto ministeriale interviene sulla disciplina degli incentivi per l’autotrasporto destinati al rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa, già regolata dal DM 18 novembre 2021, n. 461. La modifica riguarda esclusivamente il limite massimo del contributo ammissibile per singola impresa, in coerenza con le soglie di notifica del regolamento (UE) n. 651/2014 e con la struttura dei periodi incentivanti definiti dal decreto direttoriale 7 aprile 2022, n. 148.
Base normativa e contesto della misura
Nelle premesse vengono richiamati: la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 14 e 15; la legge 30 dicembre 2020, n. 178; il DPCM 23 dicembre 2020 sulla ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato; il DM 18 novembre 2021, n. 461; e il decreto direttoriale 7 aprile 2022, n. 148, che disciplina l’attuazione operativa della misura.
La misura riguarda l’erogazione di complessivi 50 milioni di euro stanziati sul capitolo 7309 pg 05 nelle annualità dal 2020 al 2026. Il decreto dà atto che il gestore RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. ha pubblicato i dati e i rapporti operativi relativi ai primi cinque periodi incentivanti, dai quali risulta che le richieste non hanno superato le disponibilità di bilancio dei singoli periodi.
Oggetto della modifica normativa
L’articolo unico modifica l’art. 3, comma 5, del DM 18 novembre 2021, n. 461. La nuova formulazione stabilisce che l’importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui al comma 1, per singola impresa, non può superare euro 700.000,00 per ciascun periodo incentivante.
Se la richiesta eccede tale soglia, l’importo viene ridotto fino al raggiungimento del limite ammesso. Il decreto precisa inoltre che la soglia non è derogabile neppure quando vi sia accertata disponibilità di risorse finanziarie rispetto alle domande pervenute e dichiarate ammissibili.
Razionale applicativo e impatto operativo
La scelta di riferire il massimale a ciascun periodo incentivante è motivata dalla volontà di consentire alle imprese di autotrasporto merci che abbiano già ottenuto il contributo massimo in un periodo precedente di accedere a ulteriori contributi nei periodi successivi, in presenza di disponibilità finanziaria.
Il decreto considera anche l’esigenza di mantenere un tetto massimo per annualità, in analogia con altre misure di rinnovo del parco, e di tenere conto del maggiore costo di acquisto dei veicoli ad elevata sostenibilità rispetto ai veicoli diesel.
Periodi incentivanti richiamati
Il testo richiama i sei periodi incentivanti definiti dall’art. 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 148/2022:
- 1° luglio 2022 - 16 agosto 2022;
- 15 marzo 2023 - 28 aprile 2023;
- 1° dicembre 2023 - 15 gennaio 2024;
- 26 agosto 2024 - 11 ottobre 2024;
- 5 maggio 2025 - 20 giugno 2025;
- 12 gennaio 2026 - 20 febbraio 2026.
Effetti pratici per le imprese e per l’amministrazione
Per le imprese di autotrasporto merci iscritte al REN e all’Albo degli autotrasportatori, la modifica amplia la possibilità di presentare nuove domande nei periodi successivi, purché nel rispetto del massimale di euro 700.000,00 per ciascun periodo incentivante.
Per l’amministrazione e per il gestore della misura, resta fermo il criterio di riduzione automatica delle richieste che superino il tetto, senza possibilità di deroga anche in presenza di residui di stanziamento.
Punti principali
Finalità della modifica
Il decreto interviene sulla disciplina degli incentivi all’autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa, già prevista dal DM 18 novembre 2021, n. 461. L’obiettivo è consentire alle imprese che hanno già beneficiato del contributo massimo di poter presentare nuove istanze nei periodi successivi, nei limiti delle risorse disponibili.
Base normativa e contesto attuativo
Le premesse richiamano la legge n. 160/2019, la legge n. 178/2020, il DPCM 23 dicembre 2020 sul fondo per il rilancio degli investimenti e il DM 18 novembre 2021, n. 461. Viene inoltre richiamato il decreto direttoriale 7 aprile 2022, n. 148, che ha disciplinato le modalità operative della misura, inclusi i periodi incentivanti, la domanda, la prenotazione, la rendicontazione e l’istruttoria.
Contenuto della modifica
L’articolo unico sostituisce il comma 5 dell’art. 3 del DM n. 461/2021 prevedendo che l’importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa non può superare euro 700.000,00 per ciascun periodo incentivante. Se la richiesta supera tale soglia, l’importo viene ridotto al limite ammesso.
Effetti sul plafond per impresa
La soglia di euro 700.000,00 viene espressamente riferita a ciascun periodo incentivante e resta non derogabile anche in presenza di risorse disponibili. La modifica è rilevante per le imprese che hanno già ottenuto contributi nelle precedenti finestre e intendono partecipare ai periodi successivi.
Periodi incentivanti richiamati
Il decreto richiama i sei periodi previsti dal decreto direttoriale n. 148/2022: 1° luglio 2022-16 agosto 2022; 15 marzo 2023-28 aprile 2023; 1° dicembre 2023-15 gennaio 2024; 26 agosto 2024-11 ottobre 2024; 5 maggio 2025-20 giugno 2025; 12 gennaio 2026-20 febbraio 2026.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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