Sentenza n. 303/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 20.5.2024, n. 132, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lavoro, 20 maggio 2024, n. 132, relativa all’emissione della carta del docente e all’accredito di € 3.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui il Tribunale di Imperia aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a emettere in suo favore la carta del docente e ad accreditare complessivamente € 3.000,00 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha provveduto al pagamento del dovuto. Il ricorrente ha quindi dichiarato il soddisfacimento della pretesa, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa sostanziale del ricorrente è stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio. Ha comunque posto le spese processuali a carico del Ministero, ritenuto virtualmente soccombente in quanto ha adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate forfettariamente in € 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il giudizio di ottemperanza è stato inoltre assimilato, ai fini della liquidazione, alle procedure esecutive, tenuto conto della natura seriale della controversia.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione dà piena esecuzione al giudicato e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’adempimento dell’amministrazione intervenuto dopo la proposizione del giudizio non esclude la condanna alle spese: queste possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, se essa avrebbe dovuto adempiere spontaneamente al giudicato prima dell’instaurazione del processo.
- Ai fini della liquidazione delle spese, il giudizio di ottemperanza può essere assimilato alle procedure esecutive, tenendo conto della natura seriale e della concreta complessità della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 563/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 564/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 565/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 566/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 571/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →